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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del giudizio di non ammissione dell'alunna al terzo anno del liceo artistico emesso dal Consiglio di classe, protocollato in data 28.08.2023, n. -OMISSIS- e notificato alla ricorrente solo in data 30/08/2023.

Giustizia amministrativa202302319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione della studentessa al terzo anno del liceo artistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, affetta da disturbi specifici dell'apprendimento, plusdotazione cognitiva, difficoltà di regolazione emotiva e depressione ansiosa con attacchi di panico, aveva riportato due insufficienze in matematica e discipline geometriche nello scrutinio di giugno 2023. Il giudizio era stato sospeso e la studentessa era stata ammessa alle prove di recupero fissate per agosto. Nel giorno previsto per le prove, la studentessa non si era presentata a causa di un attacco di panico; la scuola aveva proposto una sessione suppletiva, che la famiglia non aveva accettato. I ricorrenti hanno dedotto: I) contraddittorietà e erroneità della motivazione, per la data del verbale, per l'asserita mancata partecipazione alle attività di recupero, per la mancata valorizzazione dei certificati medici e per la mancata applicazione delle misure previste dal PDP; II) disparità di trattamento rispetto a una compagna con DSA che avrebbe beneficiato di diverse opportunità di recupero; III) manifesta illogicità della non ammissione, considerati il numero limitato delle insufficienze, la media complessiva di 6,62 e la mancata valutazione della possibilità di raggiungere gli obiettivi mediante prove personalizzate.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso che la maggiore età raggiunta dalla studentessa nelle more determinasse l'improcedibilità, applicando il principio di ultrattività della rappresentanza processuale dei genitori nella medesima fase di giudizio. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Il riferimento alla data del 28 agosto 2023 è stato ritenuto verosimilmente un errore materiale inidoneo a incidere sulla validità sostanziale dell'atto, anche perché il verbale recava la data del 30 agosto e risultava comunque che la studentessa non aveva sostenuto le prove di recupero. I certificati medici invocati non risultavano prodotti né riferibili con certezza all'impedimento, mentre dagli atti emergeva che la scuola si era attivata per individuare una sessione suppletiva. L'eventuale erroneo riferimento alla mancata partecipazione ai corsi di recupero non incideva sulla legittimità dell'atto, il cui elemento decisivo era la mancata partecipazione alle prove. Non è stata dimostrata neppure la mancata applicazione del PDP; in ogni caso, l'omessa o inadeguata previsione o attuazione di misure compensative non è sufficiente a rendere illegittima la non ammissione quando resti non superato il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. La disparità di trattamento è stata ritenuta indimostrata e comunque irrilevante, poiché la valutazione riguarda il percorso e i risultati del singolo studente. Il terzo motivo, rivolto anche contro lo scrutinio del 13 giugno 2023, è stato ritenuto tardivo e comunque infondato: la media complessiva non è decisiva, mentre rilevano l'insufficiente preparazione e l'incompleta maturazione necessarie per l'accesso alla classe successiva. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto; nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline e, dopo gli interventi di recupero, verifica i risultati conseguiti e formula il giudizio finale.

    La mancata ammissione può conseguire al mancato recupero delle carenze formative accertate entro il termine dell'anno scolastico; nel caso concreto, la mancata partecipazione alle prove di recupero ha impedito la verifica positiva delle carenze.

  • PDP per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

    La mancata individuazione o attuazione di misure compensative o dispensative adeguate non rende di per sé illegittimo il giudizio di non ammissione quando non sia comunque superato il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Impone l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente alle disposizioni del GDPR richiamate, la base per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il raggiungimento della maggiore età della parte rappresentata, verificatosi durante la medesima fase del processo, non determina automaticamente la cessazione della rappresentanza processuale dei genitori già costituiti; la rappresentanza permane fino a quando il mutamento non sia reso noto nel processo, fermo l'onere della costituzione autonoma nei successivi gradi di giudizio.
  • Nel giudizio sulla non ammissione alla classe successiva, un errore materiale nella datazione o un riferimento inesatto a circostanze secondarie non determina l'illegittimità dell'atto quando la motivazione sostanziale resti fondata sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e sulla mancata partecipazione alle prove di recupero.
  • Per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, la mancata previsione o attuazione di misure compensative o dispensative nel PDP non comporta automaticamente l'illegittimità della non ammissione, se permane accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
  • La disparità di trattamento rispetto alla diversa valutazione di un altro studente non è configurabile senza prova concreta dell'identità o sostanziale omogeneità delle situazioni; inoltre, la non ammissione deve essere valutata in relazione al percorso individuale e agli obiettivi raggiunti dal singolo studente.
  • La media complessiva dei voti non è decisiva per l'ammissione alla classe successiva: rilevano l'insufficiente preparazione nelle discipline interessate e l'incompleta maturazione personale necessarie per proseguire il percorso scolastico.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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