Cassazione Penale, Ordinanza n. 21722/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo con un unico motivo vizi inerenti alla determinazione della pena. Il motivo è descritto come del tutto aspecifico e riguarda il quantum della sanzione, assumendosi una riduzione in diverse proporzioni della pena detentiva e di quella pecuniaria. La Corte rileva che la doglianza non investe un'ipotesi di pena illegale, ma si limita a censurare la quantificazione della pena, cioè un motivo non consentito nel perimetro del ricorso avverso il concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi relativi alla determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale. Poiché il ricorso riguardava soltanto il quantum della pena e non l'illegalità della sanzione, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della sentenza all'accordo.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01
Precedente richiamato per delimitare i motivi ammissibili nel ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 - 01
Le Sezioni Unite chiariscono che la pena è 'illegale' solo quando per genere, specie o quantum minimo/massimo sia diversa da quella prevista dalla legge; è invece mera illegittimità la pena erroneamente commisurata o non adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, sono ammissibili solo censure che incidano sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza della decisione al contenuto concordato.
- Le doglianze che attengono esclusivamente alla quantificazione della pena sono inammissibili se non deducono una pena illegale, ossia una sanzione diversa da quella prevista dalla legge per genere, specie o limiti edittali.
- L'illegalità della pena si configura soltanto quando il dispositivo irroghi una sanzione estranea al trattamento sanzionatorio legale; non basta denunciare errori di commisurazione, proporzione o motivazione della pena.
- Nel perimetro del concordato in appello, non possono essere riproposti motivi rinunciati né dedotte censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti specificamente riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
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