Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per estorsione: (1) inosservanza/erronea applicazione di norma per non aver accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, trasmessa via fax il giorno precedente l'udienza; (2) mancata assunzione di prova decisiva, richiesta di nuova audizione del teste Rovinelli sui lavori eseguiti sull'autovettura; (3) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la pretesa del ricorrente sarebbe stata legittima in relazione ai lavori e alla promessa di pagamento; (4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la promessa di pagamento della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza trasmessa via fax, richiamando l'obbligo di deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. e la riserva dell'uso del fax per i funzionari di cancelleria ex art. 150 c.p.p.; inoltre ha osservato che, anche ammettendo l'uso del fax, incombeva sul difensore l'onere di verificare la ricezione, onere non assolto. I restanti motivi sono stati ritenuti generici e insuscettibili di sindacato in questa sede: le corti di merito avevano fondato la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle riprese delle telecamere, ricostruendo che il ricorrente, con minacce, ottenne denaro e le chiavi dello scooter per un preteso indennizzo di una provvigione perduta; tale pretesa non era tutelabile in giudizio, giustificando la qualificazione in estorsione piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La richiesta di ulteriore audizione di Rovinelli è stata ritenuta irrilevante rispetto al decisivo quadro probatorio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla mancanza di elementi positivi e dalla presenza di plurimi precedenti. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
prescrive l'obbligo per le parti di presentare memorie e richieste mediante deposito in cancelleria
La Corte ha richiamato l'obbligo di deposito in cancelleria per le istanze dirette al giudice, ritenendo inammissibile l'istanza inviata via fax senza prova della ricezione
riserva l'uso del telefax ai funzionari di cancelleria
La norma è stata interpretata come limite all'uso del fax da parte delle parti, rafforzando l'inammissibilità dell'istanza inviata con tale mezzo
prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile
Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di proposizione di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Le istanze e richieste dirette al giudice devono essere depositate in cancelleria secondo art. 121 c.p.p.; l'invio tramite fax è, di regola, inammissibile salvo prova documentata della regolare ricezione e inoltro da parte della cancelleria
- Se si utilizza un mezzo non espressamente previsto (es. telefax), la parte ha l'onere di verificare e documentare la ricezione tempestiva da parte della cancelleria, altrimenti la richiesta può essere considerata inammissibile
- In sede di cassazione i motivi generici o privi di specificità rispetto alla motivazione delle corti territoriali sono frequentemente dichiarati inammissibili: è necessario contestare in modo puntuale le argomentazioni di fatto e di diritto svolte nei provvedimenti impugnati
- La qualificazione del fatto come estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla valutazione della tutelabilità della pretesa: una pretesa non riconducibile a un diritto esercitabile giudizialmente (es. la scelta libera della parte offesa di non acquistare) può legittimare la qualifica di estorsione se accompagnata da minacce/coercizione
- La richiesta di acquisizione o rinnovazione di prove (es. audizione di teste) deve essere giustificata con la rilevanza della prova rispetto al nodo probatorio; se la questione è ritenuta irrilevante rispetto al quadro probatorio consolidato, la negazione non è viziata
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo in presenza di assenza di elementi positivi di meritevolezza o di precedenti penali dell'imputato
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