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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per estorsione: (1) inosservanza/erronea applicazione di norma per non aver accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, trasmessa via fax il giorno precedente l'udienza; (2) mancata assunzione di prova decisiva, richiesta di nuova audizione del teste Rovinelli sui lavori eseguiti sull'autovettura; (3) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che i fatti dovessero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la pretesa del ricorrente sarebbe stata legittima in relazione ai lavori e alla promessa di pagamento; (4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la promessa di pagamento della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza trasmessa via fax, richiamando l'obbligo di deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. e la riserva dell'uso del fax per i funzionari di cancelleria ex art. 150 c.p.p.; inoltre ha osservato che, anche ammettendo l'uso del fax, incombeva sul difensore l'onere di verificare la ricezione, onere non assolto. I restanti motivi sono stati ritenuti generici e insuscettibili di sindacato in questa sede: le corti di merito avevano fondato la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle riprese delle telecamere, ricostruendo che il ricorrente, con minacce, ottenne denaro e le chiavi dello scooter per un preteso indennizzo di una provvigione perduta; tale pretesa non era tutelabile in giudizio, giustificando la qualificazione in estorsione piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La richiesta di ulteriore audizione di Rovinelli è stata ritenuta irrilevante rispetto al decisivo quadro probatorio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla mancanza di elementi positivi e dalla presenza di plurimi precedenti. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 121 cod. proc. pen.

    prescrive l'obbligo per le parti di presentare memorie e richieste mediante deposito in cancelleria

    La Corte ha richiamato l'obbligo di deposito in cancelleria per le istanze dirette al giudice, ritenendo inammissibile l'istanza inviata via fax senza prova della ricezione

  • art. 150 cod. proc. pen.

    riserva l'uso del telefax ai funzionari di cancelleria

    La norma è stata interpretata come limite all'uso del fax da parte delle parti, rafforzando l'inammissibilità dell'istanza inviata con tale mezzo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di proposizione di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Le istanze e richieste dirette al giudice devono essere depositate in cancelleria secondo art. 121 c.p.p.; l'invio tramite fax è, di regola, inammissibile salvo prova documentata della regolare ricezione e inoltro da parte della cancelleria
  • Se si utilizza un mezzo non espressamente previsto (es. telefax), la parte ha l'onere di verificare e documentare la ricezione tempestiva da parte della cancelleria, altrimenti la richiesta può essere considerata inammissibile
  • In sede di cassazione i motivi generici o privi di specificità rispetto alla motivazione delle corti territoriali sono frequentemente dichiarati inammissibili: è necessario contestare in modo puntuale le argomentazioni di fatto e di diritto svolte nei provvedimenti impugnati
  • La qualificazione del fatto come estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla valutazione della tutelabilità della pretesa: una pretesa non riconducibile a un diritto esercitabile giudizialmente (es. la scelta libera della parte offesa di non acquistare) può legittimare la qualifica di estorsione se accompagnata da minacce/coercizione
  • La richiesta di acquisizione o rinnovazione di prove (es. audizione di teste) deve essere giustificata con la rilevanza della prova rispetto al nodo probatorio; se la questione è ritenuta irrilevante rispetto al quadro probatorio consolidato, la negazione non è viziata
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo in presenza di assenza di elementi positivi di meritevolezza o di precedenti penali dell'imputato

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