Cassazione Penale, Sentenza n. 15414/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per errore di fatto (ricorso ex art. 625 bis c.p.p.) la valutazione secondo cui la sua partecipazione al reato di associazione mafiosa si sarebbe protratta fino ad epoca successiva all'entrata in vigore della legge 69/2015, con conseguente applicazione della cornice sanzionatoria piu' grave. Ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe fondato tale conclusione su una precedente condanna per art. 74 T.U. stupefacenti che, in realta', era riferita a un'altra persona (Cristiano Antonio) e quindi non poteva comprovare la prosecuzione della sua partecipazione. Inoltre ha dedotto che la questione temporale era stata invero dedotta con l'atto di appello e dunque non poteva essere esclusa dal riesame di legittimità.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'oggetto del gravame non fosse un errore di percezione degli atti interni ma una valutazione giuridica/argomentativa circa l'ammissibilita' e la rilevanza della questione del tempus commissi delicti; tale valutazione esula dal rimedio ex art. 625 bis, che e' limitato agli errori manifesto-percettivi. Sul punto processuale la Corte ha accertato che l'atto di appello non aveva formulato in modo chiaro e specifico una censura sulla persistenza della partecipazione dopo l'entrata in vigore della legge 69/2015 nè sulla corretta cornice edittale, limitandosi a osservare genericamente che la sentenza non aveva "dimostrato la durata nel tempo del vincolo associativo"; di conseguenza la Corte territoriale non ha errato nel ritenere il motivo non devoluto in appello. E' stata confermata l'impossibilita' di sindacare valutazioni di merito/interpretative con il ricorso per errore di fatto. In accoglimento parziale di precedenti rilievi processuali, in una fase precedente la Prima Sezione aveva revocato una pronuncia che si era basata su una condanna in realta' riferita a soggetto diverso (Cristiano Antonio), ma sul motivo residuo (determinazione del trattamento sanzionatorio) ha rigettato il gravame. Infine, e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 24/03/2026.
Norme richiamate
Il rimedio e' inteso a correggere errori manifesto-percettivi degli atti interni al giudizio di legittimita'. Non e' strumento per sindacare valutazioni giuridiche o argomentative del giudice; non corregge errori di interpretazione o di valutazione del contenuto dell'atto di appello.
Norma che prevede la condanna alle spese e la corresponsione alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Modifica della cornice sanzionatoria per reati associativi; la sua applicazione in peius dipende dalla prova che la partecipazione all'associazione sia proseguita anche dopo la sua entrata in vigore.
art. 74 T.U. stupefacenti
Citato come esempio di precedente condanna utilizzata per desumere la prosecuzione della partecipazione; la Corte ha ritenuto che una pronuncia di condanna riferita a terzo non possa essere impiegata per provare la continuazione della condotta del ricorrente.
art. 416-bis cod. pen. (comma 4 e 5)
Riferimento alle aggravanti contestate in primo grado e chieste in appello di non riconoscere; il trattamento sanzionatorio e la valutazione delle aggravanti erano oggetto delle richieste difensive, ma non furono sollevate specifiche deduzioni circa la delimitazione cronologica necessaria per applicare la legge 69/2015.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Rv. 273193 - 01)
Cita il principio consolidato secondo cui l'errore di fatto e' una svista o un vizio di percezione degli atti interni al giudizio di legittimita'; restano esclusi dall'ambito del rimedio gli errori di interpretazione o valutazione degli atti.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. e' limitato a errori manifesto-percettivi degli atti di legittimita' e non e' idoneo a contestare valutazioni giuridiche o argomentazioni del giudice.
- Per contestare la delimitazione temporale di una condotta (tempus commissi delicti) e le conseguenze sulla cornice sanzionatoria, la questione deve essere formulata in modo chiaro e specifico nell'atto di appello; deduzioni generiche non sono considerate devolute e non potranno essere sollevate solo in sede di legittimita' tramite 625-bis.
- Quando la prosecuzione della partecipazione e' dedotta in relazione all'applicazione di una nuova normativa piu' sfavorevole, e' oneroso per l'accusa provare la persistenza della condotta nel periodo successivo all'entrata in vigore; viceversa la difesa deve evidenziare espressamente l'interruzione o la cessazione della partecipazione.
- Non e' possibile fondare la prova della persistenza temporale della partecipazione su una sentenza di condanna che non riguarda l'imputato: l'identita' del soggetto condannato va sempre verificata.
- Questioni di ammissibilita' processuale (es. mancata devoluzione del motivo in appello) non possono essere aggirate con rimedi straordinari per errori di fatto; la strategia difensiva deve quindi curare l'esatta formulazione e il completo sviluppo dei motivi in sede di appello.
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