Sentenza n. 2046/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale che ha dichiarato irricevibile e archiviato la domanda di condono edilizio per una terrazza realizzata senza titolo su un immobile sottoposto a vincolo diretto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il trust ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Firenze n. 1558/2022 del 19 luglio 2022, notificato il 7 dicembre 2022, che aveva archiviato la domanda di condono presentata il 10 dicembre 2004 per una terrazza realizzata senza titolo al primo piano di un immobile vincolato; per l’intervento era stato acquisito il nulla osta della Soprintendenza. Con il primo motivo ha sostenuto che l’art. 25 del d.l. n. 109/2018, prevedendo la definizione delle domande previo parere positivo della Soprintendenza, avrebbe esteso a tutti i condoni la disciplina dell’art. 33 della l. n. 47/1985. Con il secondo ha dedotto che il parere favorevole della Soprintendenza superasse il divieto legale di sanatoria. Con il terzo ha invocato la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza. Con il quarto ha censurato l’adozione dell’archiviazione dopo circa vent’anni dalla domanda, richiamando il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo perché l’art. 25 del d.l. n. 109/2018 riguarda espressamente le procedure di condono dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e non è applicabile alla fattispecie. Ha rigettato il secondo: l’art. 2, comma 4, della l.r. Toscana n. 53/2004 e l’art. 32, comma 27, lett. e), del d.l. n. 269/2003 prevedono un divieto assoluto di sanatoria per opere realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante; il nulla osta soprintendentizio non supera tale preclusione. Ha rigettato il terzo motivo perché il termine biennale previsto dall’art. 5, comma 5, della l.r. n. 53/2004 non comporta silenzio-assenso, ma silenzio-inadempimento, azionabile con gli strumenti processuali contro il silenzio; in ogni caso, il divieto assoluto di sanatoria rendeva irrilevante la questione. Ha rigettato il quarto motivo: il mero decorso del tempo non determina la sanatoria dell’abuso. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
l’art. 25 cit. è espressamente riferito alla definizione delle procedure di condono da parte dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, come risulta dal rinvio che l’art. 25 cit. effettua al precedente art. 17.
La disciplina speciale dell’art. 25 si applica alle procedure di condono dei Comuni dell’Isola d’Ischia indicati dalla norma, in relazione agli eventi sismici del 21 agosto 2017, e non è estensibile a domande di condono estranee a tale ambito.
art. 2, comma 4, l.r. Toscana 53/2004
La norma è esplicita nel non ammettere “comunque” a sanatoria, cioè in nessun caso, gli interventi abusivi realizzati in contrasto con la disciplina vincolistica.
La disposizione stabilisce un divieto assoluto di sanatoria per gli interventi abusivi ricadenti nelle ipotesi vincolistiche previste, non superabile dal parere favorevole della Soprintendenza.
art. 32, comma 27, lett. e), d.l. 269/2003
Le norme richiamate pongono un divieto assoluto di condono per le opere realizzate su singoli immobili dichiarati di interesse particolarmente rilevante, stante il carattere prioritario della tutela di valori costituzionalmente riconosciuti (il paesaggio, la cultura, il bene ambientale, la valenza monumentale) che non possono essere compromessi da attività non autorizzate.
Non sono condonabili le opere abusive realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente importante; la tutela dei valori culturali e monumentali prevale sulla possibilità di sanare l’abuso.
art. 5, comma 5, l.r. Toscana 53/2004
Trattasi quindi in tutta evidenza di un silenzio-inadempimento, a fronte del quale l’interessato può solo adire il giudice amministrativo con gli strumenti avverso il silenzio.
Il decorso del termine biennale per l’adozione del provvedimento finale non produce l’accoglimento tacito della domanda di condono, ma configura silenzio-inadempimento, tutelabile mediante l’azione contro il silenzio.
l’art. 2, comma 4, della legge regionale Toscana n. 53 del 2004 stabilisce che “non sono comunque ammessi a sanatoria le opere e gli interventi quando siano in contrasto con i vincoli di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e quando ricorrano i casi di cui all’articolo 32, comma 27, lettere a), b), c), e) ed f), del D.L. n. 269/2003”.
La disciplina regionale richiama i vincoli contemplati dall’art. 33 della legge sul condono e preclude la sanatoria nei casi indicati, secondo il divieto assoluto applicato dal TAR agli immobili di interesse particolarmente rilevante.
Massime di principio
- La disciplina speciale che definisce le procedure di condono per determinati Comuni interessati da eventi sismici non si estende, in assenza di un’espressa previsione, alle domande presentate in altri territori o nell’ambito di differenti procedure di condono.
- Quando la legge regionale preclude comunque la sanatoria per opere realizzate in contrasto con i vincoli di tutela e la legge statale esclude il condono per opere su immobili dichiarati monumento nazionale o di interesse particolarmente rilevante, il parere favorevole della Soprintendenza non rimuove il divieto legale.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di condono non determina silenzio-assenso se la norma non attribuisce espressamente al silenzio tale effetto; il suo decorso configura silenzio-inadempimento, tutelabile con l’azione avverso il silenzio.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso o dalla presentazione della domanda non produce, di per sé, la sanatoria edilizia.
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