L.R. Toscana 53/2004
Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la sanatoria edilizia straordinaria, definendo opere ammissibili, esclusioni e limiti volumetrici, con maggiorazione dell’oblazione del 10% e dei contributi edilizi del 100%. Le domande andavano presentate dal giorno successivo all’entrata in vigore fino al 10 dicembre 2004; il provvedimento finale era dovuto entro due anni dalla domanda.
Sanatoria edilizia straordinaria regionale
Sanatoria edilizia straordinaria in Toscana
La legge regionale disciplina, in attuazione della normativa statale sul cosiddetto “condono edilizio” straordinario, le condizioni per ottenere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria nel territorio della Toscana. Il testo definisce quali abusi possono essere regolarizzati, quali sono invece esclusi, e stabilisce maggiorazioni economiche e termini procedimentali per la presentazione e la definizione delle domande.
Ambito di applicazione e quadro di riferimento
La disciplina regionale si applica alle opere abusive riconducibili alla sanatoria edilizia straordinaria prevista dalla normativa statale richiamata in legge. Sono ricompresi sia interventi soggetti a concessione edilizia sia interventi soggetti a denuncia di inizio attività, purché rientrino nelle fattispecie indicate e non ricadano nelle esclusioni previste.
Opere ammissibili a sanatoria
Possono essere sanate, nei limiti stabiliti dalla legge:
- le opere e gli interventi soggetti a concessione edilizia realizzati con variazioni essenziali o comunque in difformità dal titolo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici;
- le opere e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività realizzati in assenza o in difformità dal titolo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici.
Per gli interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la sanabilità è però esclusa quando ricorrano determinati incrementi volumetrici oltre soglia.
Limiti volumetrici e casi di non sanabilità
La legge esclude la sanatoria per specifiche ipotesi di incremento di volume:
- per costruzioni destinate ad uso abitativo, se l’intervento comporta un aumento superiore a 100 metri cubi per singola unità abitativa, oppure, negli edifici plurifamiliari, un aumento complessivo superiore a 200 metri cubi;
- per costruzioni destinate ad uso non abitativo situate fuori dalle zone D ed E del d.m. 1444/1968 o in zone assimilate, se l’aumento supera 100 metri cubi per singola unità immobiliare originaria;
- per costruzioni destinate ad uso non abitativo situate nelle zone D ed E del d.m. 1444/1968 o in zone assimilate, se l’aumento supera il 30% della volumetria originaria della singola unità immobiliare o, comunque, 300 metri cubi per il manufatto.
Gli immobili agricoli oggetto degli ampliamenti consentiti nelle zone D ed E devono mantenere la destinazione agricola per i 20 anni successivi all’entrata in vigore della legge.
Esclusioni assolute dalla sanatoria
Non sono comunque ammessi a sanatoria:
- le opere in contrasto con vincoli di cui all’articolo 33 della legge n. 47/1985, se istituiti prima dell’entrata in vigore della legge regionale;
- i casi indicati dall’articolo 32, comma 27, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto-legge n. 269/2003;
- le opere in contrasto con vincoli di tutela idrogeologica, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, se i vincoli sono stati istituiti prima dell’entrata in vigore della legge e l’opera non è conforme agli strumenti urbanistici;
- le opere realizzate nei porti, su aree demaniali e su terreni gravati da uso civico;
- le opere in contrasto con le destinazioni d’uso ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge.
Se i vincoli di cui sopra sono istituiti dopo l’entrata in vigore della legge, si applica la disciplina statale richiamata; lo stesso vale per le opere in area vincolata che risultino conformi agli strumenti urbanistici.
Oneri economici: oblazione e contributi edilizi
La legge prevede un aggravio economico della regolarizzazione:
- l’oblazione prevista dalla tabella C del decreto-legge n. 269/2003 è incrementata del 10%;
- la quota integrativa è versata direttamente al comune al momento della domanda;
- il contributo dovuto al comune per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione, se dovuti ai sensi della normativa edilizia regionale, è incrementato del 100% rispetto ai valori vigenti e alle tabelle parametriche comunali;
- tali contributi sono versati integralmente in via anticipata al comune al momento della presentazione della domanda.
Procedimento e termini per la domanda
La domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria:
- va redatta sul modello allegato alla legge;
- deve essere presentata al comune con la prova del pagamento dell’oblazione e del contributo dovuto;
- poteva essere presentata dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge fino al termine perentorio del 10 dicembre 2004;
- deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal modello.
Alla presentazione viene comunicato il nominativo del responsabile del procedimento. Le domande formalmente complete sono esaminate secondo l’ordine di presentazione. Il responsabile acquisisce i pareri comunali necessari, integra la documentazione mancante, redige una relazione tecnico-giuridica e formula una proposta all’autorità competente.
Provvedimento finale e pubblicità
Il provvedimento conclusivo deve essere adottato dall’autorità comunale competente entro due anni dalla data di presentazione della domanda ed è notificato all’interessato. Dell’avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.
Regime transitorio
La disciplina si applica anche alle domande di sanatoria ex articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003 già presentate prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Trattandosi di una disciplina riferita a una finestra temporale di domanda ormai chiusa e a procedimenti conclusi da tempo, l’atto è oggi sostanzialmente obsoleto sotto il profilo operativo, pur restando rilevante come fonte storica della sanatoria edilizia straordinaria toscana.
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