Cassazione Penale, Sentenza n. 40127/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/09/2023 che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) per la pena di 4 anni e 6 mesi relativa a reati commessi il 26/03/2022 (tentato omicidio e porto d'armi). Il ricorrente censura l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme (art. 47 Ord. pen., art. 111, comma 6 Cost.) e il vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe negato l'affidamento unicamente per "assenza di attività risocializzanti" senza considerare l'età avanzata, le precarie condizioni di salute che renderebbero impraticabili tali attività, il risarcimento dei danni, il pagamento delle spese mediche all'INPS e la condotta regolare del condannato nell'anno precedente all'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale non ha sviluppato una motivazione adeguata e coerente: l'assenza di "attività risocializzanti" non può di per sé precludere l'affidamento in prova e non è stato adeguatamente valutato l'esito dell'osservazione della personalità né gli elementi positivi (età, salute, risarcimenti, comportamento). Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 47
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale e richiede un giudizio prognostico sul percorso rieducativo. La decisione di concedere o negare la misura non può fondarsi, di per sé, sulla gravità del reato, sui precedenti o sulla mancata ammissione di colpevolezza; è sufficiente che sia avviato un processo di revisione critica della personalità e occorre motivare adeguatamente la valutazione prognostica.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter
Prevede misure alternative come la detenzione domiciliare; nel caso è stata concessa questa misura in luogo dell'affidamento in prova, ma la Corte ha ritenuto che il diniego dell'affidamento dovesse essere motivato in modo più approfondito.
Costituzione, art. 111, comma 6
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone l'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale quando questa si limita a enunciare l'assenza di attività risocializzanti senza valutare compiutamente gli altri elementi rilevanti.
legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma quadro sul sistema penitenziario italiano che disciplina, tra l'altro, le misure alternative alla detenzione e le procedure di valutazione per l'affidamento in prova.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 1410/2019)
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924
Principio consolidato secondo cui elementi quali gravità del reato, precedenti o mancata ammissione di colpevolezza non possono da soli precludere l'affidamento; non è richiesta la completa revisione del passato, ma che sia almeno avviato un processo critico della personalità.
Massime di principio
- L'assenza di attività risocializzanti, da sola, non è motivo sufficiente per negare l'affidamento in prova: il giudice deve svolgere un giudizio prognostico motivato e complessivo.
- Gravità del reato, precedenti penali o mancata ammissione di colpevolezza non possono automaticamente escludere le misure alternative; occorre valutare il quadro complessivo della personalità e delle prospettive rieducative.
- Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del proprio passato; è sufficiente che sia dimostrato che tale processo sia stato avviato o che vi siano elementi concreti che lo rendano probabile.
- Età avanzata, condizioni di salute, risarcimenti effettuati e buona condotta sono elementi rilevanti e devono essere adeguatamente considerati nella motivazione del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza.
- Se la motivazione del giudice di merito è insufficiente o non sviluppa un percorso logico e coerente, la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio affinché venga compiuta una valutazione prognostica completa e documentata.
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