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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22194/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

La decisione riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta. Dalla motivazione emerge che la difesa sosteneva, in sostanza, l'esistenza di un unico disegno criminoso tra fatti estorsivi commessi nel 2020/2021 e un diverso illecito di concorrenza illecita collegato a vicende risalenti al 2012 e alla costituzione societaria del 2015. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando l'eterogeneità dei reati e il carattere occasionale ed estemporaneo dell'azione, con motivazione congrua e priva di illogicità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che consente, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati; richiede però una rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e approfondita circa la preordinazione, sin dal primo reato, dei fatti successivi almeno nelle loro linee essenziali.
  • L'omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale e la lesione dello stesso bene giuridico sono solo indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ma non sono da soli sufficienti a provarla.
  • L'apprezzamento sull'unicità o pluralità del disegno criminoso appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali quando la motivazione del giudice dell'esecuzione abbia logicamente escluso la continuazione sulla base dell'eterogeneità dei reati e della natura occasionale delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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