Cassazione Penale, Ordinanza n. 01859/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di esercizio abusivo di una professione. Nei primi due motivi contestava l'affermazione di responsabilità anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deducendo censure che la Corte di cassazione ha ritenuto generiche e non confrontate con la motivazione di merito. Con un ulteriore motivo censurava la mancata applicazione delle pene sostitutive, ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva già escluso la praticabilità di tali pene per mancanza dei presupposti, fondando il diniego su un giudizio prognostico negativo legato a precedenti significativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi motivi generici, perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dalla Corte territoriale e non idonei a confrontarsi con la motivazione d'appello; ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo sulle pene sostitutive, poiché la Corte di merito aveva già motivato l'assenza dei presupposti, richiamando un giudizio prognostico negativo dovuto alla presenza di importanti precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato per cui vi è stata condanna in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, limitandosi a prendere atto della condanna.
pene sostitutive
la loro applicazione è esclusa quando il giudice di merito motivi sulla mancanza dei presupposti e formuli un giudizio prognostico negativo, anche valorizzando precedenti significativi.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'affermazione di responsabilità, anche quanto all'elemento soggettivo, deve misurarsi con l'apparato argomentativo del giudice di merito; in difetto, il motivo è generico.
- La mancata applicazione delle pene sostitutive è legittima quando il giudice di merito dia conto dell'assenza dei presupposti e formuli un giudizio prognostico negativo fondato, tra l'altro, sui precedenti dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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