Cassazione Penale, Ordinanza n. 03077/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi perché i motivi dedotti non erano consentiti nel limitato sindacato esperibile ex art. 448-bis c.p.p. avverso una sentenza di condanna pronunciata ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda tre ricorsi proposti avverso una sentenza del G.U.P. emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. in applicazione della pena su richiesta delle parti. Un ricorrente deduceva erronea interpretazione della legge nel ritenere più grave il reato di un capo di imputazione solo perché riferito a una ingente quantità di cocaina, sostenendo che, negli altri casi, non era stata effettuata perizia tossicologica sulla quantità e qualità della sostanza rinvenuta. Un secondo ricorrente lamentava carenza di motivazione sulla misura della pena, ritenuta eccessiva. Un terzo ricorrente deduceva violazione di legge per non avere riconosciuto il fatto di lieve entità, assumendo che il diniego fosse fondato soltanto sulla gravità delle condotte delittuose. La Corte osserva che tali censure non rientrano tra quelle consentite in cassazione ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p. contro una sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
Delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rendendo inammissibili censure che esulino dai motivi consentiti.
Richiamano il rito del patteggiamento, nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna impugnata.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti previsti dalla disciplina speciale; sono inammissibili i motivi che attengano a valutazioni di merito non consentite o comunque estranee al perimetro dell'art. 448-bis c.p.p.
- La censura sulla quantificazione della pena, sulla valutazione della gravità del fatto o sul mancato riconoscimento della lieve entità non è scrutinabile in cassazione quando venga proposta oltre i limiti del sindacato consentito sul patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
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