Cassazione Penale, Sentenza n. 36965/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere dell'08/09/2022, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: la notifica del decreto di citazione a giudizio sarebbe stata incompleta e priva dell'indicazione chiara della data di udienza (la notifica riportava la data originaria dell'udienza già trascorsa e una annotazione ambigua con la nuova data del rinvio), per cui l'imputato avrebbe avuto mancata o confusa conoscenza dell'udienza; si eccepiva altresì che neanche il difensore era presente in udienza.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo un vizio di chiarezza nella notifica (annotazione del rinvio non sufficientemente esplicita), il ricorrente aveva comunque ricevuto a mani proprie il decreto di citazione e aveva nominato un difensore di fiducia: tali elementi hanno fatto ritenere che egli avesse piena conoscenza del procedimento a suo carico e che non ricorressero i presupposti per la rescissione del giudicato. Per l'inammissibilità è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato come base dei motivi di cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte ha valutato che i profili dedotti non soddisfacevano i requisiti per accogliere la domanda di rescissione del giudicato.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 e Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022)
Richiamata per il principio secondo cui la rescissione del giudicato richiede la prova che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente. La Corte ha applicato tale principio ritenendo che la notifica a mani proprie e la nomina di difensore attestassero la conoscenza del procedimento.
Massime di principio
- La mera incompletezza o poca chiarezza formale di una notifica non è automaticamente sufficiente per ottenere la rescissione del giudicato se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto introduttivo e ha nominato un difensore: il giudice può ritenere sussistente la conoscenza del procedimento.
- La nomina di un difensore di fiducia è un elemento che può essere valutato come indicativo della consapevolezza dell'esistenza del procedimento e può gravare sull'imputato l'onere di rivolgersi al difensore per ottenere chiarimenti sull'atto notificato.
- Per ottenere la rescissione del giudicato è necessario dimostrare l'effettiva mancanza di conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione: l'onere probatorio grava sul richiedente.
- Se la notifica è stata ricevuta a mani proprie, anche se contenente annotazioni poco chiare, il giudice può ritenere che l'interessato fosse comunque nella condizione di informarsi e partecipare; tale valutazione è discrezionale e fondata sugli elementi concreti del caso.
- Chi intende contestare la validità di una notifica deve documentare in modo circostanziato il difetto di conoscenza, altrimenti il rischio è non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese e sanzioni previste dalla legge.
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