Ordinanza n. 413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, n. 419 del 9 dicembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 419 del 9 dicembre 2025, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica l’atto amministrativo impugnato né i motivi sostanziali del ricorso originario e dell’appello; il giudice rileva tuttavia che le deduzioni svolte nel gravame non evidenziano, a un primo esame, elementi meritevoli di favorevole valutazione. La domanda cautelare è stata valutata con riguardo a entrambi i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della tutela cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non è stato allegato un pregiudizio effettivo, attuale, grave e irreparabile. Ha inoltre ravvisato il difetto del fumus boni iuris, rilevando che il ricorso originario, anche alla luce delle deduzioni formulate in appello, non appariva prima facie fondato. Le spese e gli onorari del grado cautelare sono stati compensati tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato respinto per l’insussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la sussistenza congiunta del periculum in mora e del fumus boni iuris; il difetto anche di uno solo dei due requisiti impedisce l’accoglimento della domanda.
- Il periculum in mora non ricorre in assenza di un pregiudizio effettivo, attuale, grave e irreparabile riferibile al ricorrente.
- Nel giudizio cautelare, il fumus boni iuris è escluso quando, a un esame sommario, il ricorso e le deduzioni d’appello non presentano elementi prima facie suscettibili di favorevole valutazione.
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