Cassazione Penale, Ordinanza n. 22385/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile con la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa. La pronuncia di appello che aveva rideterminato la pena in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando il mancato proscioglimento e il difetto di valutazione delle cause di immediata declaratoria di proscioglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto però che, nel patteggiamento in appello, il giudice non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'effetto devolutivo limita la cognizione ai motivi non rinunciati; di conseguenza, le doglianze sul mancato proscioglimento e sui motivi rinunciati sono inammissibili. È stato inoltre richiamato il principio per cui sono ammissibili solo censure sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della pronuncia, mentre restano escluse le questioni sulla pena salvo che la sanzione sia illegale.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento in appello, istituto reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017; l'accordo sulla pena limita il thema decidendum del giudice d'appello ai motivi non rinunciati.
la Corte ribadisce che, nel concordato in appello, non sussiste un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per le cause ivi previste, essendo preclusa la cognizione sui motivi rinunciati.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
richiamato come precedente istituto analogo, abrogato, rispetto al quale la giurisprudenza aveva già elaborato il principio poi ritenuto nuovamente applicabile.
non è espressamente citato nel testo fornito; la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è comunque la conseguenza tipica dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il criterio della non punibilità della sanzione accessoria in assenza di colpa solo quando ne ricorrano i presupposti, qui esclusi.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a verificare e motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la rinuncia ai motivi di impugnazione limita la cognizione ai soli punti non devoluti.
- Sono ammissibili in cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello solo le doglianze concernenti la validità della volontà dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità del decisum rispetto all'accordo; non sono invece deducibili i motivi rinunciati.
- Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non prospettano una pena illegale, cioè una sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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