Cassazione Penale, Sentenza n. 25413/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ghezzi era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita per essersi impossessato delle somme derivanti dalle vendite della merce, per complessivi euro 5.074,51. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) violazione di legge e difetto di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (ii) vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe confermato la responsabilità anche con riferimento alle somme corrispondenti ad assegni non trasferibili intestati alla società "Eurofish 2014 s.r.l.", senza spiegare come l'imputato potesse incassarli né verificare l'esistenza di una delega all'incasso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto, ma lo ha accolto limitatamente alla posizione relativa agli assegni non trasferibili: ha annullato la sentenza di appello nella parte che aveva ritenuto l'appropriazione di tali assegni e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto l'accertamento di responsabilità rimane definitivo. Inoltre l'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come violazione di legge relativa al vizio di motivazione; la Corte ha valutato il motivo ma lo ha ritenuto inammissibile sotto il profilo della soglia di ammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione; richiamata per descrivere la modalità del procedimento in Cassazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013)
La Corte ha richiamato precedenti che affermano che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello è sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per valutare la responsabilità.
Massime di principio
- Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è difficilmente censurabile in Cassazione se la motivazione di secondo grado contiene elementi logici e sufficienti per valutare la responsabilità; la mancanza di motivazione va valutata con riferimento all'ordito argomentativo complessivo.
- Quando l'accusa riguarda assegni non trasferibili intestati a terzi, per ritenere l'appropriazione è necessario che sia provato come l'imputato abbia potuto incassarli (es. delega all'incasso, girata, o altra modalità concreta di riscossione); affermazioni apodittiche sul punto costituiscono vizio di motivazione.
- La Corte di merito deve esplicitare le modalità fattuali che spiegano il passaggio materiale delle somme contestate: limiti probatori non spiegati possono portare ad annullamento parziale e rinvio.
- Se la Cassazione annulla solo una parte della motivazione (es. relativa a specifici strumenti di pagamento), il resto della sentenza può diventare definitivo e la questione ristretta è rinviata per nuovo esame.
- La parte che ottiene accoglimento parziale del ricorso può ottenere la riforma limitata: la pronuncia di annullamento parziale comporta nuovo giudizio soltanto sul punto censurato.
- Le spese di rappresentanza e difesa possono essere liquidate in favore della parte civile anche in sede di Cassazione se il ricorso viene dichiarato inammissibile o solo parzialmente fondato.
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