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Sentenza

Sentenza n. 2596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19011/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 19011/2024, rispetto alla quale il CONI aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di un eventuale appello

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (parti appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il CONI ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.a., limitandosi a chiedere la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza dell’eventuale appello che la ricorrente in primo grado avrebbe potuto proporre contro la sentenza del TAR Lazio n. 19011/2024. Nel corso del giudizio il CONI ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, prendendo atto della dichiarazione dell’appellante. Ha ritenuto applicabile all’appello l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in virtù del rinvio interno dell’art. 38 c.p.a. alle disposizioni del giudizio di primo grado. Non vi è stata decisione sul merito delle contestazioni relative alla sentenza impugnata. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 4, c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto dal CONI ai sensi di tale disposizione, per chiedere la dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di un eventuale appello.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    Rende applicabili al giudizio d’appello, mediante rinvio interno, le disposizioni che disciplinano il processo di primo grado, compreso l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse alla decisione determina, in applicazione del principio dispositivo, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., relativo alla sopravvenienza del difetto di interesse, si applica anche al giudizio d’appello in virtù del rinvio interno previsto dall’art. 38 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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