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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04066/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Dalla ordinanza emerge che il ricorso deduceva un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, si contestava che il giudice non avesse adeguatamente escluso cause di proscioglimento, ma la doglianza non veniva ricondotta a una delle violazioni di legge tassativamente deducibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, contro la sentenza applicativa della pena, non è deducibile un vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita infatti l'impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Non ricorrendo una difformità tra richiesta e decisione, né un vizio sulla volontà dell'imputato, né una erronea qualificazione del fatto, né una pena illegale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. Sono seguite le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    La sentenza applicativa della pena è impugnabile in cassazione solo per specifiche violazioni di legge; non è consentito dedurre un mero vizio di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento.

  • art. 129 c.p.p.

    insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen

    La verifica delle cause di proscioglimento non può essere fatta valere, nel caso di sentenza applicativa della pena, come vizio di motivazione deducibile in cassazione se non nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, de plano, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 448 c.p.p.

    sentenza applicativa della pena

    Il richiamo è al regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento, che è specialmente limitato.

  • sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il parametro della pena illegale, che però non ricorre nella fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non per censure di merito o di motivazione.
  • La doglianza relativa alla mancata esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come vizio di motivazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in una violazione di legge rientrante nei limiti dell'impugnazione consentita.
  • Non integra motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento la mera contestazione della motivazione del giudice, quando non sia prospettata una difformità tra richiesta e decisione, un vizio della volontà dell'imputato, un errore di qualificazione giuridica del fatto o l'applicazione di una pena illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere resa de plano e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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