Cassazione Penale, Ordinanza n. 39236/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 335 c.p. Il ricorrente deduceva, in sintesi, tre profili: insussistenza del dolo e quindi erroneità del giudizio di responsabilità; mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e adeguatamente disattese nei gradi di merito, il secondo generico perché non indicava elementi concreti utili a fondare un ulteriore beneficio, e il terzo non rilevante perché il termine di prescrizione, anche a voler accedere alla tesi difensiva, non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata e, comunque, sarebbe maturato solo dopo tale pronuncia; in ogni caso, trattandosi di ricorso inammissibile, la questione estintiva non poteva essere scrutinata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato contestato, è rimasta ferma. La Corte ha inoltre precisato che la doglianza sulla prescrizione non poteva assumere rilievo in presenza di un ricorso inammissibile e che, comunque, il termine non era decorso alla data della sentenza di appello per effetto delle sospensioni previste dalla legge n. 103 del 2017.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; il testo non descrive la fattispecie astratta oltre al mero richiamo normativo.
Richiamata ai fini del calcolo della prescrizione, per affermare che le sospensioni previste dalla legge impedivano il decorso del termine alla data rilevante.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; dato non esplicitamente richiamato, quindi l'interpretazione resta solo desumibile in via indiretta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in modo adeguato nei gradi di merito è inammissibile se non introduce specifiche ragioni di doglianza ulteriori e autosufficienti.
- La censura relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena deve indicare elementi concreti e specifici, idonei a fondare il beneficio richiesto; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- La doglianza sulla prescrizione non può essere scrutinata nel merito quando il ricorso è inammissibile; inoltre, ai fini del decorso del termine estintivo, occorre verificare le sospensioni di legge e la situazione esistente alla data della sentenza impugnata.
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