Cassazione Penale, Ordinanza n. 27969/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito già resa nei confronti dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione a terzi in lieve entità. L'unico motivo dedotto denunciava mancanza e contraddittorietà della motivazione, lamentando che non fosse stata pronunciata l'assoluzione per difetto di prova sulla destinazione della sostanza stupefacente alla cessione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità, perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, rilevando inoltre che la motivazione della sentenza impugnata era logica e congrua nel valorizzare la suddivisione in dosi dell'hashish, il quantitativo rinvenuto, idoneo a ricavare 97 dosi medie singole, e le circostanze di tempo e luogo del fatto, elementi incompatibili con la destinazione esclusivamente personale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di stupefacente in lieve entità, con valutazione della destinazione a cessione a terzi sulla base degli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione in materia di stupefacenti applicata al fatto concreto; la Corte si limita a prendere atto della qualificazione giuridica già confermata in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come vizio motivazionale una censura che si risolva nella mera ripetizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La destinazione della sostanza stupefacente a uso non esclusivamente personale può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali il confezionamento in dosi, il quantitativo complessivo rinvenuto e le circostanze di tempo e luogo del rinvenimento.
- La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito espliciti in modo logico e coerente gli elementi da cui inferisce la finalità di cessione a terzi, senza necessità di ulteriori allegazioni difensive in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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