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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28636/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo: il ricorrente sostiene di non essere stato effettivamente a conoscenza della "vocatio in iudicium" e di non aver potuto ritirare il piego contenente la citazione a giudizio a causa di problemi di salute seguiti a un incidente (ricovero 30/04/2019 - dimissione 06/05/2019) e controlli successivi. In primo grado il Tribunale lo aveva condannato (sentenza 23/03/2021), la Corte d'Appello di Torino ha rigettato la rescissione ritenendo che la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione indagini (7/07/2017) e la procedura di compiuta giacenza del decreto di citazione dessero contezza della sua conoscenza del procedimento o, comunque, implicassero un onere di diligenza a suo carico.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto insufficiente dedurre la conoscenza effettiva del processo dalla sola notifica formale (avviso di conclusione indagini o compiuta giacenza). Ha evidenziato il principio consolidato secondo cui è necessaria la prova della "conoscenza effettiva" della vocatio in iudicium e non si può sostituire a questa la mera conoscenza legale derivante da notifiche formali. Nel caso concreto la compiuta giacenza si concluse con l'invio di un avviso il 9/05/2019 senza prova della effettiva ricezione, e vi fu inoltre un intervallo di circa due anni tra l'avviso di conclusione indagini e la citazione a giudizio; ciò ha reso incerta la conoscenza effettiva. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha accolto la richiesta di rescissione e ha revocato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 23/03/2021 disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La dichiarazione di assenza e le conseguenze processuali richiedono la "certezza" della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; non è sufficiente la sola conoscenza legale derivante da una formalità di notifica, è necessaria la verifica della conoscenza effettiva.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso ex art. 415-bis (avviso di conclusione indagini) non prova di per sé la conoscenza effettiva dell'accusa contenuta in un successivo atto di vocatio in iudicium; la consapevolezza della pendenza di indagini non equivale alla conoscenza della formale imputazione.

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    Riferito nel testo come norma che impedisce il rimedio quando la mancata conoscenza sia imputabile a colpa: la Corte richiama che la colpa non può essere desunta automaticamente da notifiche formali se manca prova della conoscenza effettiva.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro dei rimedi per l'assenza di effettiva conoscenza: la giurisprudenza ha utilizzato principi analoghi a quelli relativi a questo rimedio per sottolineare la necessità della verifica dell'effettiva conoscenza.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890 (notifiche a mezzo servizio postale)

    Regola la procedura di compiuta giacenza e l'invio dell'avviso informativo; tuttavia la Corte osserva che la ricezione dell'avviso non è automaticamente provata dal semplice invio e non sostituisce la prova della conoscenza effettiva.

Massime di principio

  • La conoscenza formale (notifiche regolari) non sempre equivale a conoscenza effettiva: il giudice deve accertare se l'imputato ha realmente avuto contezza della vocatio in iudicium.
  • L'avviso di conclusione delle indagini non prova di per sé che l'imputato conosca l'accusa contestata nella citazione a giudizio; non può essere usato automaticamente per escludere l'assenza di effettiva conoscenza.
  • La procedura della compiuta giacenza e l'invio dell'avviso postale richiedono prova della ricezione o di elementi che dimostrino che l'imputato si sia sottratto volontariamente al ritiro; il mero invio non basta.
  • Un significativo intervallo temporale tra notifiche (es. avviso di conclusione indagini e successiva citazione) può rafforzare il dubbio sulla conoscenza effettiva e giustificare la rinnovazione della citazione prima del giudizio.
  • In presenza di impedimenti oggettivi (es. ricovero, invalidità temporanea) l'imputato può avere valida giustificazione per non aver ritirato il piego; è utile documentare tali condizioni mediche per ottenere la tutela (es. rescissione del giudicato o rinnovazione della citazione).
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi: raccogliere e conservare documentazione medica, prova di assenza effettiva dalla residenza o impossibilità di ritirare la corrispondenza, e contestare la validità della conoscenza effettiva quando le notifiche sono l'unico elemento a sostegno della conoscenza del procedimento.

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