Cassazione Penale, Ordinanza n. 18905/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha chiesto, in sede esecutiva, l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di due condanne irrevocabili: una per tentata estorsione aggravata dal concorso di persone e una per favoreggiamento personale. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che i fatti fossero tra loro non ricollegabili, pur essendo collocati in un contesto temporale e criminale comune. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato il medesimo contesto spazio-temporale, la partecipazione dei medesimi soggetti e la finalità unitaria dell'agente di evitare la denuncia e quindi la condanna, da cui sarebbe dovuto emergere il medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già compiuto una valutazione analitica dei singoli episodi, della loro genesi e delle modalità esecutive, giungendo con argomentazione logica alla conclusione che si trattasse di condotte distinte, poste in essere in un arco temporale dilatato e non tra loro ricollegabili. La doglianza mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione la violazione di legge, ma non di sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice di merito/esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di fatto quando la motivazione impugnata sia logica e completa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, il giudice di legittimità non può sostituire una propria lettura dei fatti a quella del giudice dell'esecuzione quando quest'ultimo abbia motivato in modo logico e puntuale sulla diversità dei fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive.
- La mera contiguità temporale o la collocazione in un analogo contesto criminale non bastano, da sole, a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se dagli elementi di fatto emerge l'autonomia delle condotte.
- Il ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge o difetto di motivazione, chieda in realtà una rivalutazione del merito è inammissibile quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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