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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17866/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'istanza di restituzione di una somma di euro 400.000,00 sequestrata nei confronti di una società terza nel procedimento penale a carico di un'imputata. Il Tribunale di Bari, quale giudice di appello ex art. 322-bis c.p.p., aveva confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro. La Corte di cassazione aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso del terzo interessato per difetto di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Contro tale decisione il difensore, quale procuratore speciale, ha proposto ricorso sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione, perché la procura speciale era effettivamente in atti, allegata all'istanza originaria e confluita nel fascicolo trasmesso in cassazione. Ha quindi chiesto che l'errore fosse corretto mediante il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., richiamando un precedente che avrebbe ammesso tale via quando il soggetto pregiudicato non sia condannato e non possa proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'errore di fatto o di percezione asseritamente commesso nella precedente sentenza di legittimità non possa essere emendato tramite la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., perché tale rimedio non può incidere in modo essenziale sul contenuto decisorio di un provvedimento della Cassazione. Ha ribadito che gli errori di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione sono emendabili solo, nei casi consentiti, con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., rimedio però non esperibile quando manchi una sentenza di condanna. La Corte ha inoltre precisato che la decisione non preclude la possibilità di proporre una nuova istanza di revoca del sequestro. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non alla somma in favore della Cassa delle ammende, in considerazione dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale minoritario favorevole alla tesi difensiva.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.p.

    richiamato come norma sulla procura speciale, la cui mancanza aveva determinato la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 322-bis c.p.p.

    richiamato quale base del giudizio di appello in materia cautelare reale avverso il rigetto dell'istanza di restituzione del bene sequestrato

  • art. 625-bis c.p.p.

    indicato come unico rimedio esperibile per l'eliminazione degli errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, ma non applicabile nel caso di specie per assenza di una condanna

  • art. 130 c.p.p.

    ritenuto non utilizzabile per correggere errori di fatto della sentenza di cassazione quando la correzione comporti una modificazione essenziale del decisum

  • art. 615 c.p.p.

    non citato

  • art. 130 cod. proc. pen.

    rimedio di mera rettifica formale, non idoneo a sostituire o modificare in modo essenziale una decisione di legittimità

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    rimedio straordinario non estensibile analogicamente oltre i casi previsti, e non proponibile dal terzo non condannato

  • art. 100 cod. proc. pen.

    norma sulla necessità della procura speciale per il ricorso del terzo interessato

Massime di principio

  • L'errore di fatto o di percezione contenuto in una decisione della Corte di cassazione non può essere corretto tramite la procedura di correzione dell'errore materiale quando la correzione comporterebbe una modifica essenziale del contenuto decisorio.
  • L'art. 130 c.p.p. ha funzione meramente rettificativa della forma espressiva del provvedimento e non può essere utilizzato per trasformare un decisum di inammissibilità in un decisum di ammissibilità.
  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è il rimedio tipico per gli errori di fatto della sentenza di legittimità, ma non è esperibile in assenza di una sentenza di condanna e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • Il terzo interessato a un sequestro reale che non sia condannato non può utilizzare l'art. 130 c.p.p. per aggirare i limiti soggettivi del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; resta ferma, però, la possibilità di reiterare l'istanza cautelare reale ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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