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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23347/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 26/11/2025 deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, nelle sue diverse componenti e con particolare riferimento al regime circostanziale. Il ricorrente lamentava che la pena fosse stata determinata in modo carente o non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha rilevato però che la censura era sostanzialmente reiterativa di doglianze già formulate in appello e già disattese, e che in sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse una riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello e, soprattutto, che fosse volta a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa in cassazione se la motivazione del giudice di merito non presenta arbitrarietà o manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica; la censura di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile se mira solo a una nuova valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena e la valutazione del trattamento sanzionatorio sono censurabili in sede di legittimità solo se sorrette da motivazione mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio; non è invece consentita una rivalutazione di merito della congruità della sanzione.
  • Quando il giudice di merito giustifica la pena valorizzando elementi come la gravità della condotta, l'intensità della capacità a delinquere e gli effetti dannosi del fatto, tale motivazione è normalmente insindacabile in cassazione se logicamente argomentata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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