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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3807/2020 del 14/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La società aveva ottenuto dall’autorità di bacino la concessione per realizzare, su area demaniale lacuale, una veranda denominata «tenda lago» e dal Comune il relativo permesso di costruire. Un proprietario di abitazione con accesso pedonale adiacente al ristorante impugnò entrambi i provvedimenti. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, espletata una CTU, annullò le concessioni, ritenendo che la struttura non fosse precaria e che fosse soggetta al divieto di costruire a meno di dieci metri dalle acque pubbliche previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904, applicabile anche alle acque lacuali. La società propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui aderì il Comune. Con il quarto e il quinto motivo contestò l’accertamento circa la destinazione dell’area e la natura non precaria della veranda, richiamò la disciplina urbanistica comunale e regionale e lamentò l’insufficiente motivazione sulla ricomprensione delle acque lacuali nel divieto. Con il primo motivo sostenne che dovesse applicarsi esclusivamente l’art. 7, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 49/2010 e che l’area non fosse compresa tra quelle di deflusso individuate dai piani di gestione. Con il secondo negò l’applicabilità del divieto ai laghi, descritti come corpi idrici fermi non soggetti a piene. Con il terzo contestò la possibilità di inondazioni nell’area, invocando la documentazione prodotta. Infine, soltanto in memoria, eccepì la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario dell’abitazione, sostenendo che il resistente fosse usufruttuario. Non risultano indicati nel testo importi oggetto delle domande originarie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché miravano a ottenere una nuova valutazione di fatti, in particolare delle caratteristiche concrete della veranda, e perché la censura di motivazione giuridicamente incompleta o inesatta, senza una specifica denuncia di violazione di legge, non è autonomamente ammissibile. Rimasto fermo l’accertamento della natura non precaria della struttura, ha ritenuto non applicabile la disposizione urbanistica comunale che consentiva soltanto manufatti precari; i successivi motivi che presupponevano tale applicabilità sono stati assorbiti, pur essendo stati esaminati congiuntamente i primi tre motivi. Questi ultimi sono stati rigettati: il divieto dell’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 è assoluto, tutela il libero deflusso delle acque e si applica a tutte le acque pubbliche, comprese quelle lacuali; la questione dell’assenza concreta di possibilità di inondazione richiedeva un accertamento di fatto non proponibile per la prima volta in cassazione e non risultava formulata con autosufficiente indicazione della sua deduzione nei gradi precedenti. La questione di litisconsorzio sollevata soltanto in memoria è stata dichiarata inammissibile, sia perché richiedeva accertamenti di fatto e si fondava su un documento non producibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., sia perché, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente non ha interesse processuale a ottenere l’integrazione del contraddittorio. La società è stata condannata, in solido con il Comune, a rimborsare al resistente le spese, liquidate in euro 4.200 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96, lett. f), R.D. 25 luglio 1904, n. 523

    il divieto contenuto nel cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f), ha carattere assoluto, come anche letteralmente previsto dal legislatore, al fine di assicurare il libero deflusso delle acque (Cass. sez. un. 12271 del 2004; Cass. sez. II n. 1744 del 2013); un assoluto divieto previsto per tutte le acque pubbliche, comprese quindi quelle lacuali, come del resto espressamente stabilito dal capo I R.D. n. 523 cit., che nella sua rubrica stabilisce che le acque pubbliche soggette alla sua disciplina amministrativa sono quelle “Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali” (Cass. sez. un. 13532 del 2016; Cass. sez. II n. 1744 cit.; Cass. sez. un. 6591 del 1981)

    Il divieto di costruire a distanza inferiore a dieci metri dalle acque pubbliche ha carattere assoluto, è diretto ad assicurare il libero deflusso delle acque e comprende anche le acque lacuali. La sua operatività può venir meno se sia esclusa la possibilità stessa di inondazione, ma la relativa eccezione richiede un accertamento di fatto ritualmente introdotto e adeguatamente prospettato.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    regola, quella appena enunciata, che si ricava facilmente dall’art. 384 c.p.c., comma 4, che difatti semplicemente ammette la Corte a correggere o integrare la motivazione, quando la sentenza sia conforme a diritto, quando cioè il giudice a quo non abbia violato la legge

    La correzione o integrazione della motivazione da parte della Cassazione presuppone che la decisione impugnata sia conforme a diritto; la mera incompletezza o inesattezza della spiegazione giuridica non costituisce, da sola, una censura ammissibile se non si traduce in una denuncia di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    innanzitutto perchè con gli stessi non si censura una errata ricognizione della previsione normativa, bensì l’accertamento di concreti fatti, come per esempio quello della natura precaria o meno della veranda, nella sostanza chiedendo alla Corte un diverso apprezzamento delle caratteristiche della “tenda lago”, invocando quindi una rivalutazione di circostanze non permessa in sede di legittimità

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle caratteristiche concrete dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    deve tuttavia rilevarsi che l’accoglimento della eccezione presuppone un accertamento di fatto che non può essere inammissibilmente chiesto per la prima volta alla Corte; o, comunque, che non può essere chiesto senza aver prima precisato in modo autosufficiente che la domanda di accertamento era stata proposta nei precedenti gradi, censurando la mancanza di riscontro con specifica denuncia

    Una questione che presuppone un accertamento di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; chi deduce che il giudice di merito abbia omesso di esaminare una questione già proposta deve indicare in modo autosufficiente che essa era stata sottoposta nei precedenti gradi e formulare una specifica censura.

  • art. 372 c.p.c.

    la stessa è inammissibile, non solo perchè costringerebbe ad accertamenti di fatto, circa la titolarità del diritto proprietario, che alla Corte in questo grado è vietato a svolgere (Cass. sez. I n. 13477 del 2006), ma anche perchè la stessa viene affidata a un documento che ex art. 372 c.p.c., non poteva essere prodotto

    La produzione documentale in cassazione non può essere utilizzata per sostenere una questione che richieda nuovi accertamenti di fatto, quando il documento non rientra tra quelli producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Massime di principio

  • Il divieto di costruire a distanza inferiore a dieci metri dalle acque pubbliche previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 è assoluto, mira a garantire il libero deflusso delle acque e si applica anche alle acque lacuali.
  • La dimostrazione che nell’area interessata sia impossibile qualsiasi inondazione può escludere l’operatività del divieto di cui all’art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904; tuttavia, tale eccezione esige un accertamento di fatto ritualmente introdotto nei gradi di merito e non può essere prospettata per la prima volta in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle caratteristiche concrete del manufatto accertate dal giudice di merito.
  • La mera incompletezza o inesattezza della motivazione giuridica non è autonomamente censurabile in cassazione se non è formulata come specifica violazione di legge; la correzione o integrazione della motivazione presuppone che la decisione sia conforme a diritto.
  • Chi denuncia in cassazione l’omesso esame di una questione fattuale deve indicare in modo autosufficiente che essa era stata proposta nei gradi di merito e formulare una specifica censura contro la mancata pronuncia.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente non ha interesse processuale a ottenere l’integrazione del contraddittorio per una dedotta ipotesi di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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