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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3806/2020 del 14/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Al professionista, designato dal Presidente del Tribunale per redigere la perizia giurata prevista dall’art. 115, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in occasione della trasformazione di un consorzio in società di capitali, era stato contestato di avere sovrastimato il patrimonio della società e occultato le perdite. Secondo l’accusa, l’infedele esecuzione dell’incarico avrebbe contribuito al successivo fallimento della società e alla perdita delle somme mutuate dalla Cassa Depositi e Prestiti, con danni asseritamente arrecati alla Cassa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla società. Il giudice contabile di primo grado aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 966/2017 depositata il 12 dicembre 2017, aveva confermato tale statuizione. Con un unico motivo il professionista ha denunciato la violazione dell’art. 1 c.p.c., del D.Lgs. n. 174/2016, degli artt. 108 e 111 Cost. e degli artt. 2343, 2393 e 2230 c.c., sostenendo che l’incarico costituiva una comune prestazione professionale, senza poteri certificativi o rappresentativi e senza un rapporto di servizio con gli enti pubblici; ha inoltre dedotto che la società, pur interamente partecipata da enti pubblici, era una società di capitali, che il danno dedotto riguardava anche la Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero e che l’azione sociale di responsabilità era alternativa a quella contabile.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza impugnata e dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La giurisdizione contabile può sussistere quando l’attività professionale colpevole si inserisca nel processo deliberativo dell’ente o della società partecipata, condizionandone causalmente la decisione e instaurando così un rapporto di servizio. Nel caso concreto, però, la trasformazione del consorzio era già stata deliberata dai Comuni prima del conferimento dell’incarico estimativo: la perizia non si era quindi inserita nel procedimento deliberativo e non si era costituito un rapporto di servizio tra il professionista e i Comuni. L’incarico era stato svolto a favore di una società di capitali, alla quale, come ai suoi creditori e nell’ambito della procedura concorsuale, spettava l’azione di responsabilità sociale. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2393 c.c.

    nella sostanza, si è trattato di un incarico professionale di stima, di stima infedele secondo la prospettazione della Procura erariale, svolto a favore di una Società di capitali, sempre tale anche se partecipata da enti locali, alla quale solo, come ai suoi creditori, come al suo fallimento, spettava l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e ss. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 146

    L’azione sociale di responsabilità per l’incarico professionale svolto a favore di una società di capitali spetta alla società, ai suoi creditori e, nel contesto concorsuale, ai soggetti legittimati dalla disciplina fallimentare; la partecipazione pubblica non muta, di per sé, la natura della società.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 146

    nella sostanza, si è trattato di un incarico professionale di stima, di stima infedele secondo la prospettazione della Procura erariale, svolto a favore di una Società di capitali, sempre tale anche se partecipata da enti locali, alla quale solo, come ai suoi creditori, come al suo fallimento, spettava l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e ss. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 146

    La Corte richiama la disciplina dell’azione di responsabilità esercitabile nel contesto fallimentare della società di capitali, distinguendola dall’azione contabile in mancanza di un rapporto di servizio.

Massime di principio

  • La giurisdizione contabile nei confronti di un professionista esterno presuppone un rapporto di servizio con l’ente pubblico, che può derivare dall’inserimento dell’attività professionale nel processo deliberativo e dalla sua incidenza causale sulla decisione; il mero conferimento di un incarico professionale non è sufficiente.
  • Non sussiste il necessario inserimento nel processo deliberativo quando la decisione amministrativa cui l’incarico estimativo è funzionale sia stata già adottata prima del conferimento dell’incarico.
  • Una società di capitali resta tale anche quando sia partecipata da enti locali; il carattere interamente pubblico della partecipazione non basta, da solo, a fondare la giurisdizione contabile per i danni riferiti alla società.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAmministratori
RamiProcesso civileSocietario

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