Cassazione Penale, Ordinanza n. 09565/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva impugnazione avverso l'ordinanza della corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La domanda era fondata sull'assunto che, in un procedimento con più coimputati, per alcuni di essi la Corte di cassazione aveva riconosciuto la maturazione della prescrizione, mentre per il ricorrente il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Con il primo motivo si deduceva l'erroneità del diniego ex art. 670 c.p.p.; con il secondo si prospettava una questione di legittimità costituzionale degli artt. 606 e 616 c.p.p. nella parte in cui l'inammissibilità del ricorso impedirebbe di rilevare la prescrizione già maturata; con il terzo motivo si denunciava motivazione apparente e tautologica; con il quarto si lamentava disparità di trattamento per il mancato estendersi al ricorrente dell'effetto estintivo riconosciuto ai coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate, richiamando il principio per cui l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione relativo alla responsabilità dell'imputato impedisce l'operare della prescrizione. Ha precisato che tale regola vale anche nei procedimenti cumulativi e nei casi di più ricorsi proposti da diversi imputati avverso la medesima sentenza, poiché la posizione del soggetto il cui ricorso sia inammissibile si consolida con il giudicato e preclude al giudice dell'esecuzione ogni declaratoria di prescrizione. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, in quanto le posizioni dei coimputati erano diverse per effetto dell'ammissibilità o meno dei rispettivi ricorsi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesto come base della domanda di esecuzione per far dichiarare l'estinzione del reato, ma ritenuto non utilizzabile perché il giudicato si era già formato in ragione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
invocato dal ricorrente per sostenere la questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha escluso che la disciplina sia costituzionalmente illegittima.
richiamato sia dalla difesa sia dalla Corte per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
menzionato nella giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce il rilievo della prescrizione quando residuano attività meramente computative di rettifica della pena.
richiamato per escludere l'effetto estensivo dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante quando il giudicato di colpevolezza si sia formato prima della prescrizione.
art. 3, primo comma, Cost.
invocato quanto alla dedotta disparità di trattamento, ma la Corte ha ritenuto non comparabili le situazioni dei diversi coimputati.
art. 24 Cost.
richiamato in via assertiva dalla difesa come parametro dei dedotti vulnus al diritto di difesa, senza accoglimento.
art. 111 Cost.
richiamato in via assertiva dalla difesa come parametro del giusto processo, senza accoglimento.
art. 27 Cost.
richiamato in via assertiva dalla difesa con riferimento al finalismo rieducativo della pena, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità originaria dei motivi che investono la responsabilità dell'imputato impedisce il formarsi di un valido rapporto processuale utile a far valere la prescrizione maturata successivamente.
- Quando il ricorso è inammissibile ab origine, il giudicato di merito si consolida e il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
- Nei procedimenti cumulativi, l'autonomia dei singoli capi di imputazione comporta che l'ammissibilità dell'impugnazione per un reato non può estendersi automaticamente ai capi investiti da motivi inammissibili.
- L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera in favore del coimputato che abbia già un giudicato di colpevolezza formato prima della causa estintiva sopravvenuta, perché la scelta di protrarre il giudizio è processualmente personale.
- Non sussiste disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost., quando la diversa sorte processuale dei coimputati dipende dalla diversa ammissibilità dei rispettivi ricorsi e quindi da situazioni non omogenee.
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