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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31415/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione sul punto della colpevolezza: secondo il ricorrente, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero state erronee. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva questioni già devolute in appello e già compiutamente esaminate e disattese con motivazione ritenuta lineare e immune da vizi logici. In fatto, la Corte territoriale aveva ricostruito la vicenda valorizzando prove dichiarative e documentali convergenti, ritenendo indebito l'utilizzo, per bisogni personali, di una carta Postamat intestata a un terzo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di causa non imputabile, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre, come vizio di motivazione, censure sostanzialmente coincidenti con quelle già dedotte in appello e già specificamente confutate dal giudice di merito.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia ricostruito i fatti in modo coerente, valorizzando prove dichiarative e documentali convergenti e dando conto dell'attendibilità delle fonti.
  • L'uso indebito, per finalità personali, di una carta intestata a un terzo integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, se sorretto da motivazione logica e completa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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