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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38068/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva accolto una richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando la pena per due imputati ritenuti responsabili di furto in abitazione aggravato, commesso tra novembre e dicembre 2019, con contestuale riconoscimento della continuazione con fatti già oggetto di precedente condanna della Corte d'appello di Genova. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, ciascuno tramite il proprio difensore, deducendo entrambi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in materia di concordato in appello, sono deducibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre sono precluse le doglianze concernenti motivi rinunciati o la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; pertanto i motivi dedotti non erano consentiti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato in appello consente la decisione in camera di consiglio e, una volta definito l'accordo sui motivi e sulla pena, limita la devoluzione al giudice e preclude censure sui motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è censurabile in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai relativi motivi nell'ambito del concordato in appello.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p., con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.

  • art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017

    È indicato come la disposizione che ha reintrodotto il concordato/patteggiamento in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che attengono alla formazione del consenso della parte, al consenso del Procuratore generale o al contenuto della decisione che si discosti dall'accordo.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, anche se deducono vizi rilevabili d'ufficio.
  • L'adesione al concordato in appello determina un effetto preclusivo che si estende al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
  • In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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