Cassazione Penale, Ordinanza n. 38473/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e meramente reiterativo rispetto alle censure già esaminate e disattese in appello, dunque non idoneo a svolgere una critica argomentata della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo, diretto a contestare la correttezza della motivazione con cui era stata negata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura riguardava la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Dal testo emerge che, in precedenza, vi era stato un risarcimento del danno nei confronti della persona offesa per il reato di truffa, reato che era stato poi dichiarato improcedibile per remissione di querela proprio in ragione della condotta riparatoria; tuttavia la Corte di merito aveva ritenuto comunque non applicabile l'art. 131-bis c.p. rispetto al diverso reato di ricettazione, con motivazione autonoma e ritenuta esaustiva. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo si limitava a reiterare le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile in relazione al reato di ricettazione, nonostante il risarcimento del danno intervenuto per il diverso reato di truffa.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata in relazione a ciascun reato contestato e non può essere automaticamente desunta da condotte riparatorie riferite a un diverso fatto-reato.
- Il risarcimento del danno o la remissione di querela per un reato non impongono, di per sé, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. rispetto ad un distinto reato per il quale il giudice abbia espresso autonoma valutazione negativa sulla particolare tenuità.
Come è indicizzato
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