Cassazione Civile, Ordinanza n. 41848/2021 del 29/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento Ici emesso dal Comune per l'anno d'imposta 2006, relativo a un terreno ritenuto edificabile dall'Amministrazione. La contribuente contestava anzitutto l'esistenza del presupposto impositivo, sostenendo che la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione del terreno non fosse ancora divenuta esecutiva; contestava inoltre la quantificazione del valore imponibile del terreno e l'individuazione del periodo d'imposta. La CTR aveva respinto l'appello della società, valorizzando la concessione edilizia ottenuta, la comunicazione di inizio lavori e la congruità della stima del valore effettuata dal Comune. In Cassazione la società aveva proposto ricorso per tre motivi, ma prima della decisione ha chiesto la definizione agevolata della lite e poi ha depositato rinuncia al ricorso, evidenziando l'intervenuta accettazione dell'istanza e il pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, rilevando l'accettazione dell'istanza da parte dell'Agente della riscossione e il pagamento delle somme indicate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate per effetto della chiusura della lite mediante definizione agevolata.
Norme richiamate
La definizione agevolata della lite, ove sussistano i presupposti e sia intervenuta l'accettazione dell'istanza con pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
La decisione è stata assunta mediante collegamento da remoto in base alla disciplina emergenziale richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria, con accettazione dell'istanza e pagamento delle somme dovute, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito per effetto della definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso.
- La chiusura della controversia tramite definizione agevolata costituisce ragione idonea a compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
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