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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41848/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento Ici emesso dal Comune per l'anno d'imposta 2006, relativo a un terreno ritenuto edificabile dall'Amministrazione. La contribuente contestava anzitutto l'esistenza del presupposto impositivo, sostenendo che la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione del terreno non fosse ancora divenuta esecutiva; contestava inoltre la quantificazione del valore imponibile del terreno e l'individuazione del periodo d'imposta. La CTR aveva respinto l'appello della società, valorizzando la concessione edilizia ottenuta, la comunicazione di inizio lavori e la congruità della stima del valore effettuata dal Comune. In Cassazione la società aveva proposto ricorso per tre motivi, ma prima della decisione ha chiesto la definizione agevolata della lite e poi ha depositato rinuncia al ricorso, evidenziando l'intervenuta accettazione dell'istanza e il pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, rilevando l'accettazione dell'istanza da parte dell'Agente della riscossione e il pagamento delle somme indicate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate per effetto della chiusura della lite mediante definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della lite, ove sussistano i presupposti e sia intervenuta l'accettazione dell'istanza con pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    La decisione è stata assunta mediante collegamento da remoto in base alla disciplina emergenziale richiamata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria, con accettazione dell'istanza e pagamento delle somme dovute, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito per effetto della definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso.
  • La chiusura della controversia tramite definizione agevolata costituisce ragione idonea a compensare le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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