Cassazione Penale, Ordinanza n. 03020/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva riconosciuto la responsabilità penale per il delitto contestato e rideterminato la pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità per il delitto di spendita di banconote false e ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione ed euro 800 di multa. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, lamentando in sostanza l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse non consentita in sede di legittimità, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata dava conto in modo congruo degli elementi ritenuti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena
richiamato come criterio di commisurazione della pena da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla disciplina generale della graduazione della pena
Massime di principio
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, è valutazione riservata al giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei limiti di vizi specifici della motivazione o di violazione dei criteri legali di commisurazione.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della determinazione della pena.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare l'eccessività della pena, senza indicare un effettivo vizio di legge o un'illogicità manifesta della motivazione, è inammissibile.
Come è indicizzato
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