Cassazione Penale, Ordinanza n. 19784/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure sull'affermazione di responsabilità, manifestamente infondato il motivo sull'assorbimento tra i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., e privo di specificità il motivo relativo alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. I motivi di ricorso, per come riportati nell'ordinanza, erano tre: 1) contestazione dell'affermazione di responsabilità per entrambi i reati, ma formulata in termini generici e sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate in appello; 2) deduzione che il reato di cui all'art. 651 c.p. sarebbe assorbito da quello di cui all'art. 337 c.p.; 3) censura sull'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze non si confrontano con la motivazione della sentenza di merito, che aveva già valorizzato i presupposti della fattispecie incriminatrice e l'elemento psicologico, e che il tema dell'assorbimento tra i due reati è infondato perché le condotte sono distinte e concorrono tra loro.
Norme richiamate
La Corte lo considera reato autonomo di resistenza a pubblico ufficiale, non assorbente rispetto al reato di cui all'art. 651 c.p.; le condotte possono concorrere quando siano diverse e temporalmente susseguenti.
Il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale non è assorbito dalla resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta sia autonoma e distinta.
art. 3... cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; dal testo emerge solo la condanna a euro 3.000.
Massime di principio
- Le censure di ricorso per cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello è inammissibile se non si misura con gli argomenti decisivi della decisione di merito.
- Il motivo che invochi l'assorbimento tra due reati è infondato quando le condotte tipiche siano oggettivamente diverse e, in concreto, si collochino in una sequenza materiale distinta, tali da integrare un concorso di reati.
- La doglianza sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche deve indicare specificamente perché gli argomenti del giudice di merito sarebbero errati o illogici; in mancanza di tale confronto, il motivo è privo di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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