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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37127/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, tramite opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti presentata il 24/5/2023. Il provvedimento originario contestava l'uso dell'anno 2022 come riferimento dei redditi invece del 2021 (anno ritenuto rilevante), l'omessa specificazione della condizione di convivenza relativa all'anno di riferimento e la genericità della richiesta di certificazione all'autorità consolare bosniaca in ordine a eventuali redditi esteri. La difesa ha sostenuto che l'istante aveva autocertificato l'assenza di redditi sia per il 2021 sia per il 2022, che l'Agenzia delle Entrate aveva confermato l'assenza di redditi recenti e che l'anno di riferimento va individuato nell'anno per il quale sia già maturato l'obbligo della dichiarazione dei redditi (anche se non ancora presentata). Ha inoltre rilevato che il giudice poteva attivare poteri istruttori d'ufficio e che la convivenza andrebbe valutata all'attualità e non necessariamente con riguardo all'anno d'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel motivare il rigetto, la Corte ha: 1) richiamato la giurisprudenza sulla determinazione dell'"ultima dichiarazione" rilevante ai fini del patrocinio (distinguendo casi in cui rileva la dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione da orientamenti che considerano l'obbligo già maturato); tuttavia ha osservato che tale questione non era decisiva perché la ricorrente aveva autocertificato l'assenza di redditi sia per il 2022 sia per il 2021; 2) chiarito i limiti della cognizione del giudice dell'opposizione: pur riconoscendo che l'opposizione ex art. 99 consente una valutazione piena dei presupposti (applicando i criteri di cui all'art. 96), ha ritenuto che nel caso esaminato il giudice dell'opposizione non avesse ampliato illegittimamente il devolutum, essendosi limitato ad accertare l'assenza di indicazione della convivenza nel periodo rilevante e il conseguente difetto di autocertificazione del reddito complessivo; 3) respinto l'argomento difensivo secondo cui la convivenza debba essere valutata solo all'attualità, affermando che la convivenza va riferita al periodo di riferimento fiscale e che i redditi dei conviventi devono essere computati nel periodo effettivo di convivenza (con eventuale frazionamento se la convivenza è cessata durante l'anno). Infine la Corte ha escluso la rilevanza dei principi di diritto civile richiamati dalla difesa circa l'attivazione dei poteri istruttori in ipotesi diverse (revoca del beneficio) e ha confermato la necessità di fornire i dati prescritti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Regola l'opposizione avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato; costituisce uno strumento impugnatorio che consente la devoluzione al giudice dell'opposizione dei profili relativi all'accertamento dei presupposti per l'ammissione, pur nei limiti del devolutum e con i principi processuali relativi all'impugnazione

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002, comma 2

    Stabilisce che il reddito da valutare è quello risultante dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dalla famiglia, compreso l'istante; impone quindi il computo dei redditi dei conviventi nel periodo d'imposta rilevante

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente"

    Pone a carico dell'istante l'obbligo di comunicare variazioni reddituali che possono influire sul requisito della non abbienza; le variazioni che comportino il superamento dei limiti di reddito comportano la revoca del beneficio

  • art. 96 d.P.R. n. 115/2002

    Fornisce i criteri di valutazione composita degli indici rilevanti per la concessione del patrocinio; il giudice dell'opposizione, nel compiere la valutazione piena dei presupposti, deve applicare la regola di giudizio prevista da questa norma

Massime di principio

  • Al momento della richiesta di patrocinio a spese dello Stato è fondamentale indicare e documentare la composizione della famiglia anagrafica (con relativi codici fiscali) e i redditi rilevanti: l'omissione di dati prescritti dalla legge può integrare motivo di inammissibilità.
  • L'anno di riferimento per la valutazione del reddito è, di regola, l'ultimo anno per il quale sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione o, secondo orientamenti più recenti, anche l'anno per il quale sia già maturato l'obbligo di presentazione; in ogni caso è opportuno autocertificare chiaramente quale periodo si intende prendere a riferimento e indicare eventuali dichiarazioni non ancora presentate.
  • La condizione di convivenza va valutata con riferimento al periodo d'imposta rilevante: i redditi dei conviventi si computano nei limiti della effettiva convivenza (se la convivenza cessa nel corso dell'anno il reddito va frazionato in proporzione al periodo di convivenza).
  • Il giudice dell'opposizione può procedere a una valutazione piena dei presupposti dell'ammissione al beneficio (applicando i criteri di cui all'art. 96), ma non può arbitrarmente ampliare il devolutum oltre le questioni effettivamente dedotte in opposizione.
  • La richiesta di certificazioni estere (es. all'autorità consolare) deve essere formulata in modo preciso e non generico; in caso di documentazione mancante o incompleta l'istante rischia l'inammissibilità perché la legge prescrive specifici elementi di prova/autocertificazione.
  • Non sempre è efficiente fare affidamento esclusivo sui poteri istruttori d'ufficio del giudice per supplire a documentazione mancante: è preferibile allegare fin dall'inizio tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla normativa per evitare il rigetto.

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