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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Dichiarazione d'imposta- Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Irrilevanza - Opponibilità in sede contenziosa -Sussiste. Globalità dell'accertamento - Rispetto del principio di capacità contributiva - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la maggiore pretesa tributaria, deducendo errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione fiscale e incidenti sulla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria. La questione riguardava se tali errori potessero essere fatti valere in sede contenziosa anche al di fuori dei termini e delle modalità previste per la dichiarazione integrativa e per l'istanza di rimborso.

La decisione

È stato riconosciuto che il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria allegando errori dichiarativi rilevanti, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa e dell'istanza di rimborso. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva esaminato più annualità consecutive secondo una visione globale dell'accertamento, coerente con il principio di capacità contributiva, dalla quale era emerso che il contribuente non aveva agito con finalità evasive.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2

    Dichiarazione integrativa

    Le modalità e i termini per presentare una dichiarazione integrativa non impediscono al contribuente di far valere in giudizio errori dichiarativi che incidono sull'obbligazione tributaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    I termini e le modalità dell'istanza di rimborso non escludono la possibilità di contestare in sede giudiziale una maggiore pretesa tributaria fondata su errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione.

  • Principio di capacità contributiva

    L'accertamento deve tendere a determinare l'effettiva capacità contributiva del soggetto, valutando la situazione fiscale in modo sostanziale e, ove opportuno, globale, anche considerando più annualità consecutive.

Massime di principio

  • Un contribuente può contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale deducendo errori commessi nella dichiarazione, anche se non ha presentato tempestivamente una dichiarazione integrativa o un'istanza di rimborso.
  • La dichiarazione fiscale non costituisce una confessione irrevocabile: gli errori di fatto o di diritto possono essere provati e fatti valere quando incidono sulla reale obbligazione tributaria.
  • L'Amministrazione finanziaria dovrebbe valutare la posizione del contribuente in modo complessivo e coerente con la capacità contributiva, evitando risultati meramente formali o sproporzionati rispetto alla reale situazione fiscale.
  • La valutazione globale di più annualità può essere rilevante per escludere finalità evasive e per interpretare correttamente la condotta complessiva del contribuente.
  • La possibilità di far valere l'errore in giudizio non elimina l'esigenza di fornire prove concrete dell'errore e del suo effettivo impatto sull'imposta dovuta.

Testo integrale

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