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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23010/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per fatti riqualificati in tentato omicidio. Primo motivo: censura la mancanza dell'elemento oggettivo e del nesso di causalità, sostenendo l'assenza di prova che lo Yedda abbia effettivamente usato un'arma nell'aggressione (per quanto fosse stato trovato in possesso di un coltello senza tracce di sangue) e pone rilievi di incredibilità della ricostruzione fattuale (deducendo, fra l'altro, l'improbabilità di comportamenti a lui attribuiti). Secondo motivo: deduce l'inattendibilità e l'inutilizzabilità dell'individuazione effettuata dalla persona offesa durante le indagini, lamentando violazione del diritto di difesa e assenza di descrizione delle modalità del riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che le censure fossero integralmente versate in fatto e consistessero in una semplice domanda di riconsiderazione della valutazione probatoria, operazione non consentita in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva infatti valorizzato l'ammissione di una colluttazione da parte dell'imputato e l'individuazione operata dalla persona offesa, escludendo ipotesi alternative e incongruenti. Sul secondo motivo la Cassazione ha affermato che l'individuazione di persona compiuta nelle indagini preliminari è una manifestazione riproduttiva di percezione visiva assimilabile a una dichiarazione e quindi valutabile liberamente dal giudice, senza richiedere le formalità della ricognizione; la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sulla credibilità del dichiarante. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Gli articoli sono richiamati per la qualificazione del fatto come riconducibile alle ipotesi di omicidio/lesioni (la decisione di merito ha riqualificato il fatto in termini di tentato omicidio o reati connessi), utilizzati quale base della condanna; la Corte di legittimità non discute nuovamente la misura in fatto ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e la valutazione della prova riservata al giudice di merito; il sindacato in sede di legittimità è limitato a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente.

  • Sez. 5, n. 2300 del 10/07/2020, Rv. 279437

    Sez. 5, n. 2300 del 10/07/2020, Rv. 279437

    La Corte ha affermato che l'individuazione personale o fotografica effettuata nelle indagini preliminari è una manifestazione riproduttiva di percezione visiva assimilabile a una dichiarazione; non richiede le formalità della ricognizione processuale e la sua forza probatoria si valuta con il libero apprezzamento del giudice.

  • Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, Rv. 268860

    Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016, Rv. 268860

    È possibile attribuire maggiore valenza probatoria a un'individuazione eseguita in sede di indagini presso la polizia giudiziaria rispetto a una successiva ricognizione negativa in dibattimento, purché il giudice motivi in modo congruo sulla credibilità del dichiarante.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione dei fatti: i motivi basati esclusivamente sulla diversa valutazione della prova sono inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente in cassazione occorre indicare vizi di diritto o difetti formali della motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta, omessa valutazione di elementi decisivi), non soltanto proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Le individuazioni compiute durante le indagini preliminari sono utilizzabili in dibattimento come dichiarazioni e il loro valore probatorio è rimesso all'apprezzamento motivato del giudice; non richiedono le formalità della ricognizione processuale.
  • Quando si contesta la prova tecnica o materiale (es. assenza di tracce sul coltello), è necessario collegare tali rilievi a un vizio di legitimità o a una manifesta illogicità della motivazione per superare il limite della non revisione dei fatti in Cassazione.
  • La riqualificazione del reato da parte del giudice di merito è lecita se adeguatamente motivata in relazione agli elementi probatori emersi; chi impugna deve quindi dimostrare specifici profili di illogicità o violazione di norme per ottenere accoglimento.

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