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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9123/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila (02/07/2024) che aveva accolto il reclamo di Palazzotto e autorizzato lo scambio, con il proprio gruppo di socialità, di compact disk musicali nonostante il diniego dell'Amministrazione penitenziaria. Il Ministero denunciava errata applicazione degli artt. 35-bis, comma 3, 69 comma 6 lett. b) dell'Ordinamento penitenziario in relazione agli artt. 4 e 5 L.A.C., sostenendo che il provvedimento del Tribunale avrebbe implicitamente attribuito efficacia erga omnes a un'autorizzazione personale ed equiparato i compact disk ai beni di modico valore la cui circolazione è normalmente consentita tra detenuti dello stesso gruppo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi: la Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.97/2020 che ha escluso l'illegittimità costituzionale del potere amministrativo di disciplinare le modalità di scambio tra detenuti dello stesso gruppo, pur avendo dichiarato illegittimo il divieto assoluto di scambio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorso ministeriale fosse generico: l'Amministrazione non aveva indicato ragioni puntuali e specifiche per ritenere i compact disk veicolo di comunicazioni criptiche, soprattutto trattandosi di beni forniti tramite l'impresa di mantenimento e già controllati. Inoltre la Corte ha sottolineato che il potere dell'Amministrazione di regolamentare gli scambi persiste e che il Tribunale di sorveglianza non ha attribuito illegittimamente efficacia erga omnes alla propria decisione in modo da giustificare il ricorso straordinario. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza condanna per spese o somme a carico del Ministero per la natura pubblica del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen.

    la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di scambio/contatto previsto dalla norma, ma ha lasciato all'Amministrazione il potere di disciplinare le modalità di scambio tra detenuti dello stesso gruppo, e di prevedere limitazioni motivate per specifici oggetti suscettibili di veicolare comunicazioni criptiche.

  • art. 35-bis, comma 3 Ord. pen.

    Disciplina il procedimento di reclamo giurisdizionale; i provvedimenti adottati nell'ambito di tale procedimento sono, di regola, individuali e non hanno portata normativa generale.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; rilevante nel quadro della verifica giurisdizionale delle misure e dei limiti imposti ai detenuti, anche in relazione a diritti regolati dall'Amministrazione.

  • Artt. 4 e 5 L.A.C.

    Norme richiamate in relazione alla regolazione della materia (come dedotto dal ricorrente); la Corte ha ritenuto però il motivo ministeriale generico rispetto all'onere di specificare il pericolo connesso agli oggetti contestati.

  • D.P.R. n. 230/2000, artt. 14 e 40

    Previsioni regolamentari sulla disciplina dei beni e degli oggetti posseduti dai detenuti; utilizzate per inquadrare i limiti e le facoltà dell'Amministrazione penitenziaria.

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017

    Indica limiti e modalità operative in materia di scambi e possesso di materiali tra detenuti, con riferimento a beni suscettibili di veicolare comunicazioni.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 97/2020

    la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti

    Ha ritenuto illegittimo per eccesso la previsione di un divieto assoluto ma ha confermato la possibilità per l'Amministrazione di regolamentare e motivare eventuali limitazioni sugli scambi intra-gruppo per oggetti specifici ritenuti pericolosi.

  • Precedenti di giurisprudenza (Cass. Sez. 1, n.10009/2022; n.38402/2022; n.30243/2022; n.23436/2024; n.72/2019; Sez. U n.3775/2017)

    Giurisprudenza che ha ritenuto legittime regole amministrative che richiedono oneri preliminari o limiti per lo scambio di oggetti tra detenuti, e che i provvedimenti di reclamo ex art. 35-bis sono provvedimenti individuali non destinati a produrre effetti generali.

Massime di principio

  • L'Amministrazione penitenziaria conserva il potere di disciplinare le modalità di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità; tuttavia ogni limitazione deve essere motivata e proporzionata rispetto agli obiettivi di sicurezza.
  • La Corte Costituzionale ha escluso il divieto assoluto di scambio ma ha ammesso limitazioni specifiche per oggetti che possano fungere da veicolo di comunicazioni criptiche; perciò l'onere di dimostrare il pericolo spetta all'Amministrazione e deve essere concreto e puntuale.
  • I provvedimenti autorizzativi adottati ex art. 35-bis Ord. pen. hanno natura individuale; un'autorizzazione concessa a un detenuto non può automaticamente estendersi, senza motivo, a tutti i componenti del gruppo di socialità.
  • In sede di sindacato giurisdizionale il giudice verifica la razionalità e la congruità delle misure amministrative: deduzioni generiche dell'Amministrazione non sono sufficienti a giustificare divieti o restrizioni.
  • Quando si contesta in Cassazione una decisione sul regime 41-bis occorre specificare elementi di fatto e diritto che dimostrino l'illegittimità della valutazione amministrativa; motivi vaghi o generici comportano inammissibilità del ricorso.

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