Cassazione Penale, Ordinanza n. 02326/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ratificato la sospensione cautelativa della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e ne aveva disposto la revoca con effetto ex tunc. La misura era stata revocata in considerazione dei reati e delle violazioni delle prescrizioni commesse durante la sua esecuzione. Il Tribunale aveva inoltre escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare, rilevando che l'interessato aveva già fruito in precedenza di tale misura alternativa e, nonostante ciò, aveva continuato a delinquere. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti, in modo generico, violazione di legge e vizio di motivazione, senza un effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di merito e con gli elementi valorizzati per la revoca e per la decorrenza ex tunc della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha valorizzato la coerenza e completezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva giustificato la revoca dell'affidamento in prova per la commissione di nuovi reati e per le violazioni delle prescrizioni, nonché per la scelta di farla decorrere ex tunc in ragione della commissione del primo reato poco dopo l'inizio della misura. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
La misura alternativa può essere revocata quando il soggetto commette reati o viola le prescrizioni durante la sua esecuzione; la revoca può essere disposta con effetto ex tunc se il primo reato è stato commesso poco dopo l'inizio della misura.
detenzione domiciliare
La concessione può essere esclusa in presenza di una precedente fruizione della misura e della successiva commissione di ulteriori reati, indice di inidoneità del beneficio alternativo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche di violazione di legge e vizio di motivazione, senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione è legittima quando risultino accertati reati commessi durante l'esecuzione della misura e violazioni delle prescrizioni imposte.
- La revoca può essere disposta con effetto ex tunc se la nuova condotta illecita si colloca temporalmente subito dopo l'inizio della misura, a dimostrazione dell'immediata inadeguatezza del beneficio.
- La reiterazione di comportamenti delittuosi dopo aver già fruito di una misura alternativa può giustificare il diniego di una ulteriore misura meno afflittiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, la Corte dispone anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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