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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46486/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva applicata in luogo della pena detentiva, contestando la quantificazione operata dalla Corte territoriale (calcolo del valore giornaliero in base all'art. 135 c.p.). Il motivo principale invocato è la violazione conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina normativa relativa al valore giornaliero prevista dall'art. 53, comma 2, legge n. 689/1981 (Corte cost., sent. n. 28/2022), che ha modificato i parametri di riferimento per la determinazione dell'importo minimo giornaliero

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha dichiarato il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva della detenzione, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in conformità alla declaratoria della Corte Costituzionale. La Cassazione ha specificato che l'annullamento riguarda solo la commisurazione della sanzione pecuniaria; l'accertamento della responsabilità e la condanna restano definitivi, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 2

    la disposizione era stata interpretata/attuata nella parte in cui prevedeva che il "valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare" e la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima tale formulazione nella parte indicata, stabilendo invece che "il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 75 euro e non puo' superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale"

    La Corte ha ritenuto che, alla luce della sentenza costituzionale n. 28/2022, il parametro minimo per il calcolo del valore giornaliero della sanzione pecuniaria sostitutiva non sia più la somma indicata dall'art. 135 c.p., ma il minimo assoluto di 75 euro, con il limite massimo pari a dieci volte la somma prevista dall'art. 135 c.p.

  • Codice penale, art. 135

    Articolo richiamato come riferimento per il limite massimo (dieci volte la somma ivi indicata) e come parametro che, prima della declaratoria costituzionale, era utilizzato anche come parametro minimo per il valore giornaliero. La Corte costituzionale ha ridimensionato tale impiego limitando l'uso dell'art. 135 al solo parametro massimo.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 2022

    declarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, L. 689/1981 nella parte in cui prevedeva come minimo la somma indicata dall'art. 135 c.p., stabilendo invece il minimo di 75 euro

    La sentenza ha modificato la cornice normativa per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive: impone un minimo assoluto di 75 euro giornalieri e mantiene il tetto massimo pari a dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.

  • Decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n.176)

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte al Procuratore generale, procedimento formale seguito nella fase di cassazione per la raccolta delle conclusioni della p.g.

  • Cassazione, Sez. 2, sent. n. 4109 del 12/01/2016 (Serafino)

    Giurisprudenza di legittimità citata per il principio secondo il quale l'annullamento della sentenza limitato alla determinazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilita' dell'imputato, impedendo che in sede di giudizio di rinvio venga dichiarata l'estinzione per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale.

Massime di principio

  • Se la quantificazione della sanzione pecuniaria sostitutiva e' stata operata sulla base del vecchio parametro (valore giornaliero calcolato in riferimento all'art. 135 c.p. come minimo), la sentenza e' viziata alla luce della Corte Cost. n. 28/2022 e va rideterminata secondo il nuovo parametro minimo di 75 euro giornalieri.
  • L'annullamento deciso dalla Cassazione, quando limitato alla sola commisurazione della pena, non rimettere in discussione l'accertamento della responsabilita': il giudice di rinvio deve limitarsi a rideterminare l'importo, senza riesaminare la colpevolezza o dichiarare estinzioni sopravvenute per prescrizione intervenute dopo l'annullamento.
  • In sede di rinvio la Corte territoriale deve applicare i nuovi parametri costituzionalmente conformi: minimo assoluto 75 euro per il valore giornaliero e limite massimo pari a dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p., operando la necessaria motivazione e valutazione della proporzionalita' della sanzione.
  • Le parti possono proporre osservazioni e nuovi calcoli in relazione alla quantificazione della pena pecuniaria, ma non possono riaprire il giudizio di merito sulla responsabilita' penale, ormai divenuta definitiva per effetto dell'annullamento limitato.
  • Il rinvio per la sola rideterminazione della pena evita l'effetto demolitorio di un annullamento totale: ogni richiesta di estinzione per prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale e' preclusa dal principio del giudicato progressivo.
  • È fondamentale verificare, per casi analoghi, quale parametro sia stato originariamente adottato per il calcolo del valore giornaliero: se il minimo applicato risulta superiore o inferiore al nuovo minimo di 75 euro, il giudice dovra' spiegare le ragioni della nuova quantificazione e mantenerne la coerenza con i principi di proporzionalita' e ragionevolezza.

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