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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40370/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 gennaio 2025, resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., chiedendo sostanzialmente il controllo sulla causa di proscioglimento nonostante la precedente rinuncia a tutti i motivi di impugnazione attinenti alla colpevolezza. La Corte rileva che, in presenza di tale rinuncia, non è consentito articolare un ricorso fondato su censure inerenti alla colpevolezza o alla motivazione sulla responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che le doglianze formulate, pur formalmente riferite all'art. 129 c.p.p., erano incompatibili con la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata in base a questo rito; il ricorso avverso tale decisione è stato ritenuto inammissibile nei termini in cui pretendeva di riaprire questioni sulla colpevolezza dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La norma sul proscioglimento immediato non può essere invocata, nel caso esaminato, per contestare la colpevolezza quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione su tale profilo.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza, non è proponibile un ricorso che deduca violazione di legge o difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è definita con rito ex art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione che, anche solo formalmente, si risolva nel rimettere in discussione la responsabilità penale.
  • La deduzione della violazione di legge o del difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata per aggirare la rinuncia ai motivi attinenti alla colpevolezza.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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