Cassazione Penale, Ordinanza n. 40370/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 gennaio 2025, resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., chiedendo sostanzialmente il controllo sulla causa di proscioglimento nonostante la precedente rinuncia a tutti i motivi di impugnazione attinenti alla colpevolezza. La Corte rileva che, in presenza di tale rinuncia, non è consentito articolare un ricorso fondato su censure inerenti alla colpevolezza o alla motivazione sulla responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che le doglianze formulate, pur formalmente riferite all'art. 129 c.p.p., erano incompatibili con la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata in base a questo rito; il ricorso avverso tale decisione è stato ritenuto inammissibile nei termini in cui pretendeva di riaprire questioni sulla colpevolezza dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione.
La norma sul proscioglimento immediato non può essere invocata, nel caso esaminato, per contestare la colpevolezza quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione su tale profilo.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla colpevolezza, non è proponibile un ricorso che deduca violazione di legge o difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è definita con rito ex art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione che, anche solo formalmente, si risolva nel rimettere in discussione la responsabilità penale.
- La deduzione della violazione di legge o del difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata per aggirare la rinuncia ai motivi attinenti alla colpevolezza.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40283/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →