Cassazione Penale, Ordinanza n. 31620/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una serie di episodi di furto in abitazione e tentato furto in abitazione, contestati in concorso con altri e con recidiva reiterata e specifica. Ha dedotto, con due motivi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.; inoltre ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva aggravata. Il difensore ha poi depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale sull'art. 69, comma 4, c.p., richiamando un precedente di legittimità che esclude l'irragionevolezza del divieto di prevalenza dell'attenuante comune sulla recidiva reiterata. Ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza sulla recidiva perché non confrontata in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato i criteri dell'art. 133 c.p. e il rapporto tra i precedenti specifici e il fatto oggetto di giudizio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati
base normativa dei capi di imputazione per furto in abitazione e tentato furto in abitazione
richiamato per il capo relativo al tentativo
norma sul bilanciamento tra circostanze, ritenuta non incostituzionale nella parte che limita la prevalenza dell'attenuante comune sulla recidiva reiterata
attenuante oggetto della censura di bilanciamento con la recidiva
recidiva reiterata e specifica contestata e oggetto di valutazione ai fini dell'aumento di pena
art. 3 Cost.
richiamato nel prospettato contrasto di costituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p.
art. 25 Cost.
richiamato nel prospettato contrasto di costituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p.
art. 27 Cost.
richiamato nel prospettato contrasto di costituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p.
criteri utilizzati per motivare la valutazione della recidiva in relazione al fatto concreto e ai precedenti dell'imputato
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. è manifestamente infondata quando investe il divieto di prevalenza di un'attenuante comune sulla recidiva reiterata, poiché si tratta di una scelta derogatoria del legislatore non manifestamente irragionevole e non arbitraria.
- La recidiva aggravata non può essere contestata in cassazione con doglianze meramente assertive: occorre un confronto specifico con la motivazione del giudice di merito e con la concreta valutazione del rapporto tra precedenti e nuovo fatto ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla recidiva è adeguata quando non si fonda sul solo dato formale dei precedenti penali, ma verifica in concreto se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto e di un fattore criminogeno rilevante per il nuovo reato.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla recidiva è sindacabile solo in presenza di manifeste illogicità, contraddizioni evidenti o violazioni di legge, non già per una diversa lettura delle risultanze fattuali.
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