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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (personale scolastico)

La controversia

La controversia nasce da ricorsi proposti da numerosi diplomati magistrali per ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel piano straordinario di immissione in ruolo. I giudici di merito avevano rigettato la domanda sostanziale, compensato integralmente le spese e respinto la richiesta del ministero di condanna aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. La Corte d'appello, su impugnazione del ministero limitata a spese e art. 96 c.p.c., ha invece ritenuto insussistenti le ragioni per la compensazione e ha condannato gli originari ricorrenti per abuso del processo, valorizzando la proposizione parallela di un giudizio anche davanti al TAR sul medesimo bene della vita. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la decisione sulle spese, sostenendo che vi fosse contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la compensazione; 2) la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., contestando l'abuso del processo e richiamando l'incertezza sulla giurisdizione; 3) la violazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità aggravata, evidenziando la buona fede e la pendenza di un quadro interpretativo non univoco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alle spese, ritenendo che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la condanna alle spese secondo soccombenza non richiede una motivazione specifica sulla mancata compensazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva accolto la domanda del ministero ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e decidendo nel merito con rigetto di tale domanda. La Corte ha affermato che la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva, non il dolo o la colpa grave, ma nel caso concreto l'abuso del processo non era ravvisabile perché, al momento dell'instaurazione delle cause, la questione era ancora controversa, anche sul piano della giurisdizione, e il discrimine tra giudice ordinario e giudice amministrativo è stato chiarito solo successivamente dalle Sezioni Unite. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per l'accoglimento solo parziale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la regola della soccombenza si applica senza necessità di motivare il mancato ricorso alla compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e richiede presupposti specifici.

  • art. 96 c.p.c.

    configura una sanzione pubblicistica autonoma per l'abuso dello strumento processuale, applicabile solo in presenza di condotta oggettivamente abusiva.

  • art. 360 c.p.c.

    sono i parametri invocati nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La mancata compensazione delle spese di lite non è di per sé censurabile in cassazione quando il giudice di merito applichi la regola della soccombenza: la compensazione costituisce una facoltà discrezionale e non un obbligo motivazionale.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ha natura sanzionatoria autonoma e richiede non già dolo o colpa grave, ma una condotta processuale oggettivamente abusiva, come la proposizione o resistenza pretestuosa alla lite.
  • Non integra abuso del processo l'iniziativa giudiziaria proposta in un contesto di oggettiva incertezza interpretativa, specie quando il quadro della giurisdizione o del merito non sia ancora stato chiarito in modo consolidato.
  • Quando la questione di giurisdizione o di diritto sostanziale sia divenuta chiara solo successivamente per effetto di arresti giurisprudenziali, la condotta precedente non può essere valutata retroattivamente come abusiva.
  • In presenza dei presupposti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza sul capo impugnato e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoGiudicato

Testo integrale

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