Ordinanza n. 6/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 2651/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 settembre 2025, notificata il 22 settembre 2025, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2293/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2651/2025, che aveva annullato l'aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro dell'impresa ricorrente in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese costituenti l'ATI aggiudicataria hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso dell'impresa concorrente, annullando l'aggiudicazione del servizio biennale di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di altri servizi di igiene pubblica relativo a quattro Comuni, dichiarando inefficace il contratto eventualmente stipulato e disponendo il subentro della ricorrente. In vista dell'istanza cautelare, le appellanti hanno evidenziato la sopravvenuta aggiudicazione del medesimo appalto all'impresa concorrente vittoriosa in primo grado e hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Nel giudizio è stato proposto anche appello incidentale dall'impresa concorrente.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare per difetto di periculum in mora. Ha ritenuto che l'appalto riguardi servizi da svolgersi con continuità e indefinita reiterazione nel tempo; tale caratteristica riduce sensibilmente la gravità del pregiudizio cautelare concretamente apprezzabile, poiché le imprese appellanti, qualora risultassero vittoriose all'esito del giudizio, potrebbero comunque conseguire la gestione del servizio per un periodo di durata pari a quello posto a gara, sebbene con differimento temporale. La decisione non definisce il merito dell'appello né l'appello incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto la sospensione della sentenza è stata negata per difetto del periculum in mora.
Massime di principio
- Nei giudizi cautelari relativi ad appalti di servizi destinati a svolgersi con continuità e a essere reiterati nel tempo, la possibilità per l’operatore economico di ottenere, in caso di vittoria nel merito, la gestione del servizio per una durata equivalente a quella posta a gara riduce significativamente il periculum in mora.
- Il differimento temporale nell'avvio della gestione di un servizio continuativo non integra, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando l'operatore possa recuperare la durata contrattuale all'esito favorevole del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →