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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02620/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Le istanti, in qualità di eredi dell'avvocato che aveva assistito una parte nel precedente giudizio di cassazione, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel liquidare le spese del giudizio definito con precedente provvedimento, aveva omesso di inserire la formula di distrazione in favore del difensore, il quale nelle conclusioni del controricorso si era dichiarato antistatario. Le ricorrenti hanno dedotto che l'omissione fosse frutto di mero errore materiale e hanno prodotto la documentazione necessaria, notificando il ricorso alle controparti del giudizio originario e personalmente alla parte assistita dal difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il rimedio di correzione dell'errore materiale, rilevando che erano stati rispettati gli adempimenti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il procedimento ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente, integrandolo con l'inciso che prevede la distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario. La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    costituisce il fondamento del ricorso per correzione dell'errore materiale in sede di legittimità ed è applicabile quando il provvedimento presenti un'omissione meramente materiale, emendabile senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche nel giudizio di cassazione tramite il rinvio dell'art. 391-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del consigliere relatore e alla fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per correzione di errore materiale quando il provvedimento contenga un'omissione o inesattezza meramente formale, percepibile dal testo e correggibile senza rimettere in discussione la decisione di merito o di diritto.
  • Ai fini dell'accoglimento del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. occorre la notifica dell'istanza alle parti del giudizio originario e, quando la correzione incide sulle spese distratte, anche alla parte personalmente rappresentata dal difensore antistatario, oltre al deposito degli atti necessari per il riscontro dell'errore.
  • Quando nel provvedimento definitorio vi sia stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, tale omissione è emendabile come errore materiale se risulta dalla documentazione ritualmente prodotta e dalle conclusioni del controricorso.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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