Cassazione Penale, Ordinanza n. 21211/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese in favore della parte civile perché la nota spese era tardiva.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di due soggetti per un furto aggravato. Avverso tale decisione entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., quindi contestando la valutazione probatoria e la mancata applicazione del criterio assolutorio. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo era del tutto generico e aspecifico, privo di una reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e privo dell'esposizione del ragionamento critico richiesto dall'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto contestato nel caso concreto
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
aggravante del furto contestata nella fattispecie
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'insufficienza probatoria e chiedere una soluzione assolutoria
il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione comporta inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico, coerente e direttamente correlato alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica o apodittica.
- I motivi di impugnazione sono inammissibili quando non espongono in modo intelligibile il percorso argomentativo che sorregge la censura, impedendo al giudice di legittimità di verificare la pertinenza delle doglianze.
- La violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. non può essere dedotta utilmente con formule stereotipate o astratte, ma richiede la puntuale indicazione dei dati fattuali e logici che renderebbero erronea la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in via consequenziale, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La richiesta di rifusione delle spese della parte civile può essere disattesa se la relativa nota spese è depositata tardivamente.
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