Cassazione Civile, Ordinanza n. 38554/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito con ordinanza di Cassazione n. 27151/2020, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro una sentenza della CTR della Campania e aveva condannato l'Agenzia al pagamento delle spese in favore della società controricorrente, ma nel dispositivo aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della società, che nel controricorso aveva espressamente chiesto la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiarandosi anticipatario. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese in suo favore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha affermato che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 27151/2020, ordinando di inserire nel dispositivo, dopo le parole "accessori di legge", la frase "da distrarsi in favore dell'avv. Sabino Antonino Sarno". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Richiamato solo per la rappresentanza processuale della parte da parte del suo amministratore.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore anticipatario deve essere formulata nelle conclusioni; l'omessa pronuncia sulla richiesta è rimediabile con correzione dell'errore materiale.
Costituisce il rimedio per la correzione degli errori materiali e delle omissioni del provvedimento.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali richiamato dalla Corte.
Norma sul contraddittorio camerale nel procedimento deciso in camera di consiglio non partecipata.
Rende applicabile il rimedio della correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore anticipatario non integra una domanda autonoma e non richiede un'impugnazione ordinaria: il rimedio corretto è la correzione dell'errore materiale.
- Il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. è esperibile anche nei confronti delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando il dispositivo omette la formula di distrazione pur in presenza di una rituale istanza del difensore, la correzione può consistere nell'integrazione testuale del dispositivo con l'espressa destinazione delle spese al difensore distrattario.
- La scelta del rimedio correttivo, anziché impugnatorio, è coerente con le esigenze di economia processuale, ragionevole durata del processo e immediata formazione di un titolo esecutivo in favore del difensore.
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