Sentenza del 04/02/2020 n. 1130 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 232/2020 REDDITO DI CAPITALE - Società a ristretta base societaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società - Violazione del divieto di doppia presunzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale di utili extracontabili (maggiori ricavi non contabilizzati) di una società di capitali a ristretta base azionaria; la questione era se fosse legittimo presumere pro quota l'attribuzione di tali utili ai soci e se tale presunzione violasse il divieto di doppia presunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti dalla società a ristretta base azionaria. Tale presunzione, fondata sull'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può comunque fornire prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (ossia non distribuiti ai soci). Non è stata ravvisata la violazione del divieto di doppia presunzione.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d)
art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
La norma giustifica la presunzione che utili extracontabili di società a ristretta base siano attribuiti pro quota ai soci, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, salvo prova contraria (accantonamenti o reinvestimenti).
Massime di principio
- In società di capitali a ristretta base azionaria, utili non contabilizzati possono essere presunti come distribuiti ai soci pro quota; il contribuente deve dimostrare il contrario (accantonamenti, reinvestimenti o diversa destinazione).
- La presunzione fondata sull'art. 39 DPR 600/1973 determina l'inversione dell'onere della prova: l'Amministrazione parte dalla presunzione e il contribuente è chiamato a fornire elementi che la contrastino.
- Non configura per ciò stesso una violazione del divieto di doppia presunzione quando la presunzione è espressamente prevista dalla norma e razionalmente collegata alla specifica situazione di ristretta base societaria.
- In sede di verifica fiscale è utile per il contribuente conservare e produrre delibere assembleari, scritture contabili integrative, documentazione bancaria e piani di investimento che attestino l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
- Nel valutare casi analoghi, occorre distinguere le società a ristretta base azionaria (dove la presunzione è più agevole) dalle società con ampia base sociale, ove la presunzione di attribuzione pro quota risulta meno giustificata.
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