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Sentenza

Sentenza del 04/02/2020 n. 1130 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 232/2020 REDDITO DI CAPITALE - Società a ristretta base societaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società - Violazione del divieto di doppia presunzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale di utili extracontabili (maggiori ricavi non contabilizzati) di una società di capitali a ristretta base azionaria; la questione era se fosse legittimo presumere pro quota l'attribuzione di tali utili ai soci e se tale presunzione violasse il divieto di doppia presunzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti dalla società a ristretta base azionaria. Tale presunzione, fondata sull'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può comunque fornire prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (ossia non distribuiti ai soci). Non è stata ravvisata la violazione del divieto di doppia presunzione.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973

    La norma giustifica la presunzione che utili extracontabili di società a ristretta base siano attribuiti pro quota ai soci, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, salvo prova contraria (accantonamenti o reinvestimenti).

Massime di principio

  • In società di capitali a ristretta base azionaria, utili non contabilizzati possono essere presunti come distribuiti ai soci pro quota; il contribuente deve dimostrare il contrario (accantonamenti, reinvestimenti o diversa destinazione).
  • La presunzione fondata sull'art. 39 DPR 600/1973 determina l'inversione dell'onere della prova: l'Amministrazione parte dalla presunzione e il contribuente è chiamato a fornire elementi che la contrastino.
  • Non configura per ciò stesso una violazione del divieto di doppia presunzione quando la presunzione è espressamente prevista dalla norma e razionalmente collegata alla specifica situazione di ristretta base societaria.
  • In sede di verifica fiscale è utile per il contribuente conservare e produrre delibere assembleari, scritture contabili integrative, documentazione bancaria e piani di investimento che attestino l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
  • Nel valutare casi analoghi, occorre distinguere le società a ristretta base azionaria (dove la presunzione è più agevole) dalle società con ampia base sociale, ove la presunzione di attribuzione pro quota risulta meno giustificata.

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