Cassazione Penale, Sentenza n. 6224/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con provvedimenti irrevocabili (reati contro il patrimonio, in particolare rapine commesse nel 2013-2014). Il GIP di Lecce aveva rigettato l'istanza ritenendo che, sebbene vi fosse omogeneità del titolo e contiguità temporale, mancassero elementi che dimostrassero un medesimo disegno criminoso, considerando invece i fatti espressione di una tendenza abituale a delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP di Lecce per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sull'istanza ex art. 671 c.p.p., non può ignorare valutazioni precedenti (anche in sede esecutiva) che abbiano già riconosciuto la continuazione tra reati omogenei e temporalmente sovrapponibili; se intende discostarsene deve motivare specificamente, confrontandosi con il complesso delle risultanze delle decisioni pregresse. Pertanto il provvedimento è stato annullato e il GIP dovrà riesaminare la domanda tenendo conto delle valutazioni già operate in sede esecutiva.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per questioni come il riconoscimento della continuazione; la Corte interpreta che il giudice dell'esecuzione deve tenere conto delle valutazioni già compiute in sede cognitoria o esecutiva e può discostarsene solo con motivazione specifica.
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice dell'esecuzione, investito da istanza ex art. 671 c.p.p., di non trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria circa la sussistenza del vincolo della continuazione e, in caso di disaccordo, di motivare rispetto al quadro complessivo delle risultanze.
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (Marinkovic)
Precedente che estende il principio anche alla valutazione già compiuta in sede di esecuzione: il giudice dell'esecuzione non può prescindere da una precedente riconoscenza della continuazione se non dopo aver dato specifiche e significative ragioni per escluderla.
Corte Cost., sent. n. 183 del 2013
Citata nella sentenza in relazione al principio di autonomia della valutazione del giudice ma nel contempo al rispetto dei precedenti obblighi motivazionali e di confronto con i precedenti accertamenti.
Massime di principio
- Se in precedenza, anche in sede esecutiva, è stata riconosciuta la continuazione tra reati omogenei e temporalmente sovrapponibili, il giudice chiamato a decidere su una nuova istanza ex art. 671 c.p.p. deve tenere conto di tali valutazioni e può discostarsene solo motivando specificamente.
- La mera omogeneità del titolo e la contiguità temporale non garantiscono automaticamente il riconoscimento del vincolo della continuazione: è necessario dimostrare l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" attraverso elementi concreti (modus operandi comune, finalità unitaria, programmazione o preordinazione).
- La difesa che chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe documentare puntualmente i collegamenti tra i fatti (cronologia, modalità, prova di un disegno unitario) e produrre i provvedimenti precedenti che hanno già valutato la questione in sede cognitoria o esecutiva.
- Se il giudice intende ritenere non sussistente la continuazione rispetto a valutazioni pregresse, la decisione deve contenere un confronto argomentato con le risultanze dei provvedimenti antecedenti; decisioni apodittiche o generiche sono vulnerabili di annullamento e rinvio.
- In presenza di riconoscimenti già operati in sede esecutiva, è prudente richiedere al giudice dell'esecuzione un esplicito esame delle motivazioni di quei precedenti provvedimenti nell'istanza ex art. 671 c.p.p.
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