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Sentenza

Sentenza n. 1154/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto.

Giustizia amministrativa202513563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo in concreto la fissazione di un appuntamento per presentare e formalizzare la domanda. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto per motivi di studio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; nel caso concreto, ciò è avvenuto con la fissazione dell’appuntamento e l’attivazione del procedimento per il visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando l’amministrazione si attiva in tempi ragionevoli e il periodo intercorso tra la richiesta dell’interessato e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e benefici
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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