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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32944/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocava la misura alternativa della semilibertà concessa al ricorrente. Il Tribunale aveva motivato la revoca con una pluralità di violazioni delle prescrizioni: interruzione dell'attività lavorativa e assenze ingiustificate dal lavoro (giugno-luglio 2021), controllo domiciliare fuori dall'orario lavorativo che lo aveva trovato in luogo diverso dalla sua abitazione (19 luglio 2021), sanzione disciplinare per ritardi nel rientro dal lavoro e offese agli agenti (23 gennaio 2021), e una valutazione complessiva negativa risultante dal documento dell'équipe trattamentale dell'12 novembre 2021. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e erronea applicazione degli artt. 50 e 51 della legge n. 354/1975, rilevando di aver tempestivamente comunicato la cessazione dell'attività lavorativa e l'offerta di una nuova occupazione, lo stato depressivo comunicato al carcere, l'irrilevanza del controllo domiciliare del 19 luglio per mancanza di regolamentazione fino alla licenza del 3 agosto 2021, la marginalità temporale del ritardo nel rientro e la carenza di precisione della motivazione; in via subordinata chiedeva sollevare questione di costituzionalità sulla composizione del collegio quando il magistrato di sorveglianza che sospende la misura fa parte del Tribunale che decide.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto la questione di illegittimità costituzionale come generica e manifestamente infondata, affermando che la funzione del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 51‑ter è cautelativa e non decisoria e che, ai sensi dell'art. 70, comma 6, Ord. pen., non sussiste incompatibilità nell'avere il medesimo magistrato nel collegio. Sul merito ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che ha considerato nel loro complesso i molteplici episodi trasgressivi e la valutazione negativa dell'UEPE/equipe trattamentale, giustificando la revoca della semilibertà in quanto le condotte avevano arrecato un grave vulnus al rapporto fiduciario necessario. Il ricorso è stato ritenuto sostanzialmente parcellizzato e aspecifico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 25 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Richiamati dal ricorrente come criterio di riferimento per la semilibertà; la Corte ha valutato la revoca alla luce dei principi generali relativi alle misure alternative e al comportamento del condannato

  • Art. 51‑ter Ord. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che attribuisce al magistrato di sorveglianza una funzione cautelativa (sospensione provvisoria) e non decisionale definitiva

  • Art. 70, comma 6, Ord. pen.

    Stabilisce che il magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione deve far parte del collegio del Tribunale di sorveglianza; ciò non determina incompatibilità alla partecipazione al giudizio di revoca

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione all'impossibilità di esonero dalle spese processuali salvo ipotesi specifiche, motivo per cui è stata disposta l'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La revoca della semilibertà si fonda sul complessivo andamento della misura: una pluralità di violazioni, anche se singolarmente non gravissime, può cumulativamente compromettere il rapporto fiduciario richiesto e giustificare la revoca
  • Le comunicazioni tempestive (es. cessazione dell'attività lavorativa, proposta di nuova occupazione) sono elementi a favore del beneficiario, ma non automatica causa di esclusione della revoca se risulta un quadro complessivamente negativo
  • Le ragioni di salute mentale devono essere documentate e valutate nel contesto del trattamento; la mera segnalazione non è sufficiente a impedire misure cautelative o revoca se sussistono condotte contrarie alle prescrizioni
  • Il Magistrato di sorveglianza che dispone la sospensione provvisoria della misura può legittimamente far parte del collegio del Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca; la questione di costituzionalità su questo punto è generalmente infondata
  • Nelle impugnazioni in Cassazione non è efficace un attacco meramente 'parcellizzato' o aspecifico contro la motivazione: occorre una censura chiara, connessa alla ratio decidendi e ai criteri giuridici applicati
  • Chi propone ricorso rischia la condanna alle spese e, in mancanza di esonero previsto, a somme aggiuntive (es. Cassa delle ammende); quindi il rapporto costi/benefici dell'impugnazione deve essere valutato

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