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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23741/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 29/11/2016 al 05/12/2016 e arresti domiciliari dal 06/12/2016 al 16/11/2020, disposti con ordinanza del GIP del 14/11/2016 per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente avesse dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà con colpa grave, sulla base di intercettazioni e colloqui in carcere con il marito (Tropea Giuseppe) nei quali la ricorrente discuteva questioni relative al sodalizio, veicolava messaggi per i componenti dell'associazione, abbassava la voce e usava gesti in codice. La ricorrente impugnava per violazione di norme processuali e per illogicità/contraddittorietà della motivazione, richiamando altresì precedenti decisioni (assoluzione e riconoscimento di riparazione in altro procedimento) ritenute inconciliabili con l'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione può autonomamente valutare, con motivazione adeguata, se il soggetto abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la decisione di merito aveva fornito motivazione coerente e congrua basata sulle intercettazioni e sui comportamenti (abbassare la voce, gesti in codice, veicolazione di messaggi) che indicavano contiguità consapevole al sodalizio e quindi colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla è stato concesso in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per ingiusta detenzione)

    La norma disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve accertare se l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà con dolo o colpa grave. Tale accertamento è autonomo rispetto al giudizio di merito penale

  • art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    Richiamati dalla ricorrente come presunte violazioni: lett. b) (violazione di norme sul procedimento) e lett. e) (illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i rilievi, ritenendo la motivazione di merito adeguata e non illogica

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni unite richiamate)

    Sez. U. n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis) e successive pronunce indicate in motivazione

    Principi consolidati: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori disponibili; può negare la riparazione se emergono condotte caratterizzate da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme, o da comportamenti che denotano consapevole contiguità a attività illecite

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo di cognizione: un'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione se emergono comportamenti che configurano dolo o colpa grave.
  • Comportamenti non necessariamente penalmente rilevanti (es. colloqui che veicolano messaggi, abbassare la voce, uso di gesti in codice, frequenti contatti con soggetti apicali del sodalizio) possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento della riparazione se, ex ante, potevano giustificare l'intervento dell'autorità.
  • Le motivazioni del giudice della riparazione, se adeguate, congrue e fondate su elementi probatori efficaci, sono difficilmente censurabili in Cassazione; è necessario dimostrare l'illogicità manifesta o la contraddittorietà rispetto agli elementi utili al giudizio.
  • Decisioni favorevoli (assoluzioni o riconoscimenti di riparazione) in procedimenti diversi non vincolano il giudice della riparazione in altro procedimento: ogni istanza va valutata sui propri presupposti fattuali e probatori.
  • In sede di valutazione ex ante della condotta dell'interessato, il giudice della riparazione valuta se i comportamenti abbiano creato la 'falsa apparenza' della configurabilità di un illecito e abbiano indotto in errore l'autorità procedente, senza dover riqualificare penalmente i fatti secondo il metro del processo di merito.

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