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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale, datato 21 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale, datato 21 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato che non risultava dagli atti la previa produzione alla Prefettura di Parma della documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti per il titolo di soggiorno per lavoro stagionale, titolo che non era stato rilasciato dalla Questura di Verona e del quale era stata chiesta la conversione. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, prima facie, mancasse il necessario fumus boni iuris. In particolare, l'assenza agli atti della documentazione comprovante i presupposti del titolo di soggiorno stagionale impediva di ravvisare, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, una ragionevole fondatezza della pretesa di conversione e delle censure contro la revoca del nulla osta. Non è stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, in via prima facie, la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla luce degli atti disponibili e della cognizione sommaria propria della fase, non risulti prima facie integrato il fumus boni iuris.
  • La mancata produzione all'amministrazione della documentazione necessaria a comprovare i presupposti del titolo richiesto può impedire il riconoscimento del fumus boni iuris della pretesa diretta a ottenere o conservare il relativo beneficio amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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